L'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ha approvato, il 15/10/2009, la "Guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n° 38".
Gli elementi principali trattati dalla guida n. 4 sono:
- la modalità di distribuzione di utili e di riserve nel bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- la distinzione fra utili "disponibili" e utili "indisponibili" derivanti dall'applicazione del criterio del fair value per gli strumenti finanziari di negoziazione;
- il trattamento delle riserve rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto in base agli IAS.
GUIDA n. 4 OIC: gestione contabile di distribuzione di utili e riserve
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 09:17Etichette: 4, commerciale, commercialista, como, guida, ias, ifrs, OIC, studio
E' uscita dalla fase di "Bozza" la circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito all'attuazione dello "Scudo Fiscale ter".
In particolare risulta interessante il passaggio relativo alle interrelazioni con la normativa CFC (art. 167 e 168 Tuir) che in pratica consente uno scudo "dall'estero" a imprese e società controllate / collegate dall'Italia.
Non risultano invece particolari informazioni (su cui si aspica un nuovo intervento) in merito alle interrelazioni con il concetto "allargato" di residenza fiscale art. 73, c. 5 Bis del TUIR.
Questa lacuna potrebbe rendere difficoltoso inquadrare nello scudo fiscale alcune complesse operazioni societarie estere.
La circolare n. 43 del 2009
I modelli di dichiarazione per lo scudo fiscale
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Con Decreto del Ministero delle Finanze 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26 settembre 2009, (in vigore dall’11 ottobre 2009) sono state disposte semplificazioni per gli incentivi fiscali per il risparmio energetico (detrazione 55%).
Tra le altre:
- Si conferma l’incumulabilità tra la detrazione 55% ed il premio previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
- è vietato il cumulo tra bonus 55% ed il conto energia per chi installa impianti fotovoltaici;
- l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori riportata nella relazione per il contenimento consumi da presentare al Comune;
- la certificazione di “trasmittanza termica” delle finestre non richiede più l'allegazione della certificazione dei singoli componenti degli infissi;
- le pratiche inerenti i pannelli solari (in autocostruzioni) non devono più essere corredate da certificazione del vetro.
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RITENUTE D'ACCONTO subite ma non versate: è possibile opporsi alle pretese dell'Erario
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 08:45La Commissione tributaria provinciale Milano, con sentenza del 01 giugno 2009, n. 111, ha affermato che se il sostituto d'imposta non versa le ritenute d'acconto all'erario, il professionista (sostituito) può opporsi al ruolo per importi relativi a tali ritenute. Egli dovrà fornire quale mezzi di prova le copie di fatture ed assegni da cui risulta che gli onorari sono stati corrisposti al netto di tali ritenute.
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Rivalutazione conveniente se società di persone in contabilità semplificata nel 2008
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 12:21Con Risoluzione Ministeriale n. 2009/09 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che può rivalutare gli immobili strumentali in bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora presenti nel patrimonio aziendale nel 2008, senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione né, quindi, procedere ad affrancarlo, il contribuente in contabilità semplificata nel 2008 anche se era in contabilità ordinaria nel 2007 (ad esempio le società di persone).
Nel 2008, l’impresa non ha un bilancio formale da cui risulti esposto il saldo attivo di rivalutazione. Il contribuente, quindi, per poter rivalutare i beni secondo le regole dedicate alle imprese in contabilità semplificata, deve verificare la presenza degli immobili al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al bilancio dello stesso anno, e appurare che siano ancora iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla fine del 2008.
A questo punto, versando l’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, può rivalutarli senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione. L’eventuale futuro ritorno alla contabilità ordinaria non determinerà l’obbligo di iscrizione di alcuna riserva in sospensione d’imposta.
E' prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della rivalutazione compiuta a fianco della compilazione tipica della stessa da farsi per le contabilità semplificate.
E' inoltre prevista la bollatura e vidimazione presso l'Agenzia delle Entrate di un apposito prospetto (a schema libero) da cui risultino il costo dell'immobile e la rivalutazione effettuata.
E' evidente dunque il vantaggio rispetto a chi deve affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione per poter pervenire alla definitiva distribuzione ai soci.
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Avvisiamo che dal giorno 05 agosto al giorno 02 settembre lo studio resterà chiuso per la pausa estiva.
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IVA NELL'UNIONE EUROPEA: GUIDA 2009 dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 12:59La Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate e Unioncamere Liguria hanno pubblicato recentemente la guida “L’Iva nell’Unione Europea”.
Destinata agli operatori di piccole e medie società, illustra la legislazione esistente in materia Iva in modo pratico e di facile comprensione per i contribuenti.
Se ne consiglia la lettura anche per l'esame della disciplina Iva intracomunitaria.
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INDENNITA' DI CLIENTELA AGENTI - DEDUCIBILE: 2009 dietrofront della Cassazione
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 10:06Con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha modificato precedenti propri pronunciamenti in tema di deducibilità dell'accantonamento al fondo di indennità di clientela degli agenti.
Secondo i giudici è deducibile dall'imprenditore (impresa mandante) l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio.
Determinante per le decisione è stata, come ricordano i giudici nelle motivazioni, la modifica dell'art.1751 c.c., che contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio.
Gli imprenditori negli ultimi anni hanno vissuto più di un ripensamento da parte della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle Entrate (da cui ci si aspetta peraltro un conseguente nuovo filone interpretativo) e si trovano dunque ora a fare i conti con fondi accantonati nel tempo con diversi regimi fiscali di cui si dovrà monitorare attentamente in futuro i relavivi utilizzi e le connesse eventuali variazioni fiscali.
PROROGA ISTANZA RIMBORSO "10% IRAP": slitta il termine al 14 settembre ?
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 18:23Parrebbe che sia in corso di approvazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che differisce dal 12 giugno al 14 settembre 2009 la data di attivazione della procedura telematica per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 6 del d.l. n. 185 del 2008 (rimborso Irpef/IRES per deduzione del 10% dell'IRAP).
La proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti.
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Con l'art. 6, c. 1, del D.L. n. 185/2008 è stata introdotta, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008 la parziale deducibilità (10%), ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi sostenuti da imprese e da lavoratori autonomi, come componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare all'imposta regionale.
Sono stati predisposti i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: dal 12 giugno sarà possibile effettuare la trasmissione dell'Istanza di rimborso con un software che sarà disponibile solo dal medesimo 12 giugno, e la modalità di accettazione sarà in ordine cronologico e nei limiti di spesa statale fissati dalla citata normativa.
A mio modesto parere reputo questa repentina approvazione e le date fissate in questo periodo già pregno di scadenze fiscali, una presa in giro del contribuente che si troverà ancora una volta di fronte all'ennesima rincorsa. Una situazione sicuramente di netta violazione della civiltà fiscale.
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CIRCOLARE n. 9/IR del CNDCEC: Spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 11:21Il Legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno contribuito non poco a complicare la vita dei contribuenti con una riscrittura profonda e complessa delle regole, sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva, che riguardano le spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene, con la circolare 9/IR dell'Istituto di Ricerca, a cercare di fare un po' di chiarezza.
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI ART. 96 TUIR: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 09:25L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 19 del 21/04/09 in tema di riforma delle indeducibilità Irpef ed Ires degli interessi passivi.
La disamina è quantomai ampia, ma quello che mi preme qui esaminare è la questione degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali e della loro "considerabilità" o meno a decurtazione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR (soggetti Ires).
Già su questo blog esprimevo la mia personale opinione in merito alla problematica:
qui potete leggere il post.
Purtroppo esprimevo la mia preoccupazione a che l'Agenzia, in fase interpretativa, assumesse una posizione restrittiva, magari adagiandosi sui principi contabili nazionali e senza considerare invece la realtà finanziaria delle regolazioni monetarie di operazioni commerciali.
Così è stato.
L'Agenzia ha chiarito, che a suo giudizio la norma deve essere interpretata consentendo di considerare solo gli interessi impliciti compresi in crediti commerciali a scadenza differita nel medio-lungo periodo.
In realtà tale affermazione non è chiara... sarebbe stato più semplice dire oltre i 12 mesi e non ricorrere a formule a loro volta interpretabili. Leggendo poi più oltre, nel medesimo paragrafo, si trova che tali interessi attivi sono "sempre" computabili.
Insomma una interpretazione per nulla chiara... forse, mi spingo a dire, volutamente lasciata poco chiara, ma che comunque fa propendere per una esclusione dal calcolo degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali di breve durata (sotto i 12 mesi ?).
Insomma un non senso finanziario... come chiedere ad un istituto di credito di essere finanziati gratuitamente sol perchè la durata del prestito sarebbe magari di solo un mese.
Ma tant'è... e con questa interpretazione i contribuenti si troveranno a ragionare ed a pagare imposte.
Una norma al limite del paradossale... sia per la situazione ecomonica in cui va a dispiegare per la prima volta i propri effetti sia semplicemente ragionando su come in realtà si generi una doppia tassazione... indeducibilità di interessi passivi per l'impresa e tassabilità dei medesimi interessi ricevuti dalle banche finanziatrici.
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DEDUZIONE IRES / IRPEF 10% IRAP: emessa la circolare interpretativa
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 08:49Con Circolare 16/E del 14 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative della nuova deduzione concessa da Ires od Irpef (a seconda dei contribuenti) di un importo pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.
Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.
Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)
La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:
Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110
E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.
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In vigore il nuovo calendario delle scadenze fiscali. E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/02/09 la Legge n. 14/2009 (conversione del Decreto Legge "milleproroghe" n. 207/2008), ed è così entrato in vigore il nuovo calendario fiscale.
- Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap): 30 settembre 2009
- Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires): Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta
- Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA: 30 settembre 2009
- Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico: 30 aprile 2009
- Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati: 1 giugno 2009
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770): 31 luglio 2009
- Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta: 15 luglio 2009
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Notizia extra fiscale:
Vista l'emergenza dovuta al terremoto in Abruzzo segnaliamo che è aperta la possibilità di donare alle popolazioni terremotate con le seguenti modalità (tra le altre):
1€ = mandando un SMS da cellulare al n. 48580 (Tim, Vodafone, Wind e Tre)
2€ = telefonando da rete fissa al n. 48580
Altre possibilità anche di bonifico sono meglio dettagliate qui.
Vi invitiamo calorosamente a dar manforte ai nostri connazionali colpiti aderendo alle sottoscrizioni.
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