Con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha modificato precedenti propri pronunciamenti in tema di deducibilità dell'accantonamento al fondo di indennità di clientela degli agenti.
Secondo i giudici è deducibile dall'imprenditore (impresa mandante) l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio.
Determinante per le decisione è stata, come ricordano i giudici nelle motivazioni, la modifica dell'art.1751 c.c., che contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio.
Gli imprenditori negli ultimi anni hanno vissuto più di un ripensamento da parte della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle Entrate (da cui ci si aspetta peraltro un conseguente nuovo filone interpretativo) e si trovano dunque ora a fare i conti con fondi accantonati nel tempo con diversi regimi fiscali di cui si dovrà monitorare attentamente in futuro i relavivi utilizzi e le connesse eventuali variazioni fiscali.
INDENNITA' DI CLIENTELA AGENTI - DEDUCIBILE: 2009 dietrofront della Cassazione
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 10:06PROROGA ISTANZA RIMBORSO "10% IRAP": slitta il termine al 14 settembre ?
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 18:23Parrebbe che sia in corso di approvazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che differisce dal 12 giugno al 14 settembre 2009 la data di attivazione della procedura telematica per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 6 del d.l. n. 185 del 2008 (rimborso Irpef/IRES per deduzione del 10% dell'IRAP).
La proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti.
Etichette: 10%, 12 giugno, 12 settembre, commerciale, commercialista, como, deduzione Ires, differimento, irpef, proroga, rimborso IRAP, slittamento, studio
Con l'art. 6, c. 1, del D.L. n. 185/2008 è stata introdotta, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008 la parziale deducibilità (10%), ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi sostenuti da imprese e da lavoratori autonomi, come componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare all'imposta regionale.
Sono stati predisposti i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: dal 12 giugno sarà possibile effettuare la trasmissione dell'Istanza di rimborso con un software che sarà disponibile solo dal medesimo 12 giugno, e la modalità di accettazione sarà in ordine cronologico e nei limiti di spesa statale fissati dalla citata normativa.
A mio modesto parere reputo questa repentina approvazione e le date fissate in questo periodo già pregno di scadenze fiscali, una presa in giro del contribuente che si troverà ancora una volta di fronte all'ennesima rincorsa. Una situazione sicuramente di netta violazione della civiltà fiscale.
Etichette: 10% irap, 12 giugno, commerciale, commercialista, como, deduzione Ires, interessi, irpef, istanza, rimborso, studio
CIRCOLARE n. 9/IR del CNDCEC: Spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 11:21Il Legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno contribuito non poco a complicare la vita dei contribuenti con una riscrittura profonda e complessa delle regole, sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva, che riguardano le spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene, con la circolare 9/IR dell'Istituto di Ricerca, a cercare di fare un po' di chiarezza.
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI ART. 96 TUIR: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 09:25L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 19 del 21/04/09 in tema di riforma delle indeducibilità Irpef ed Ires degli interessi passivi.
La disamina è quantomai ampia, ma quello che mi preme qui esaminare è la questione degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali e della loro "considerabilità" o meno a decurtazione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR (soggetti Ires).
Già su questo blog esprimevo la mia personale opinione in merito alla problematica:
qui potete leggere il post.
Purtroppo esprimevo la mia preoccupazione a che l'Agenzia, in fase interpretativa, assumesse una posizione restrittiva, magari adagiandosi sui principi contabili nazionali e senza considerare invece la realtà finanziaria delle regolazioni monetarie di operazioni commerciali.
Così è stato.
L'Agenzia ha chiarito, che a suo giudizio la norma deve essere interpretata consentendo di considerare solo gli interessi impliciti compresi in crediti commerciali a scadenza differita nel medio-lungo periodo.
In realtà tale affermazione non è chiara... sarebbe stato più semplice dire oltre i 12 mesi e non ricorrere a formule a loro volta interpretabili. Leggendo poi più oltre, nel medesimo paragrafo, si trova che tali interessi attivi sono "sempre" computabili.
Insomma una interpretazione per nulla chiara... forse, mi spingo a dire, volutamente lasciata poco chiara, ma che comunque fa propendere per una esclusione dal calcolo degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali di breve durata (sotto i 12 mesi ?).
Insomma un non senso finanziario... come chiedere ad un istituto di credito di essere finanziati gratuitamente sol perchè la durata del prestito sarebbe magari di solo un mese.
Ma tant'è... e con questa interpretazione i contribuenti si troveranno a ragionare ed a pagare imposte.
Una norma al limite del paradossale... sia per la situazione ecomonica in cui va a dispiegare per la prima volta i propri effetti sia semplicemente ragionando su come in realtà si generi una doppia tassazione... indeducibilità di interessi passivi per l'impresa e tassabilità dei medesimi interessi ricevuti dalle banche finanziatrici.
Etichette: art. 96, attività, commerciale, commercialista, como, deducibilità, impliciti, indeducibilità, interessi passivi, studio, tuir
DEDUZIONE IRES / IRPEF 10% IRAP: emessa la circolare interpretativa
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 08:49Con Circolare 16/E del 14 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative della nuova deduzione concessa da Ires od Irpef (a seconda dei contribuenti) di un importo pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.
Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.
Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)
La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:
Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110
E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.
Etichette: 10%, 16%, 2009, circolare Irap, commerciale, commercialista, como, deduzione Ires, irap, studio
In vigore il nuovo calendario delle scadenze fiscali. E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/02/09 la Legge n. 14/2009 (conversione del Decreto Legge "milleproroghe" n. 207/2008), ed è così entrato in vigore il nuovo calendario fiscale.
- Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap): 30 settembre 2009
- Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires): Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta
- Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA: 30 settembre 2009
- Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico: 30 aprile 2009
- Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati: 1 giugno 2009
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770): 31 luglio 2009
- Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta: 15 luglio 2009
Etichette: 2009, 730, commerciale, commercialista, como, iva, presentazione, scadenza, studio, termini, unico
Notizia extra fiscale:
Vista l'emergenza dovuta al terremoto in Abruzzo segnaliamo che è aperta la possibilità di donare alle popolazioni terremotate con le seguenti modalità (tra le altre):
1€ = mandando un SMS da cellulare al n. 48580 (Tim, Vodafone, Wind e Tre)
2€ = telefonando da rete fissa al n. 48580
Altre possibilità anche di bonifico sono meglio dettagliate qui.
Vi invitiamo calorosamente a dar manforte ai nostri connazionali colpiti aderendo alle sottoscrizioni.
Etichette: 48580, abruzzo, commerciale, commercialista, como, donazione, mediafriends, sottoscrizione, studio, terremoto
RITENUTE NON CERTIFICATE: ora possibile lo scomputo in Unico
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 12:19LAgenzia delle Entrate conferma la legittimità dello scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta con la risoluzione n. 68/E del 19/03/2009.
Lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate dal sostituto d’imposta che ha erogato i compensi soggetti, sarà possibile, per professionisti ed imprese, conservando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella incassata al netto della ritenuta subita.
La risoluzione in pratica amplia la nozione di “certificazioni richieste ai contribuenti”, contenuta nell’art.36-ter del DPR n.600/73. La nuova modalità "allargata" prevede, per giustificare lo scomputo delle ritenute subite nel modello Unico, l’esibizione sia della fattura che della relativa documentazione, proveniente da banche e similari, idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta.
Qualora, successivamente, fattura e documentazione siano prodotte in sede di
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che ha proceduto allo scomputo.
Etichette: certificate, certificazione, commerciale, commercialista, como, giustificate, ritenute, scomputo, studio
L'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle sanzioni per omessa autofatturazione delle operazioni che lo richiedano ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72.
Qui si può leggere la risoluzione n. 56 del 06/06/2009.
In sintesi la sanzione applicabile risulta essere quella dal 100% al 200% dell'Iva non documentata con il meccanismo dell'autofatturazione.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea facendolo proprio un princio fissato da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE secondo il quale la detrazione dell'Iva resta comunque possibile e dunque non diviene una sanzione accessoria (nel caso tale detrazione fosse stata negata).
La risoluzione, che reputo non si distingua per chiarezza espositiva, non può certo esprimersi contro principi sovranazionali immediatamente applicabili in Italia e per di più non tiene in considerazione due fondamentali, a mio giudizio, considerazioni:
- il principio di proporzionalità cui le sanzioni devono essere conformate secondo la disciplina comunitaria dell'Iva;
- il fatto che esistono spesso e volentieri fattispecie in cui dalla omessa autofatturazione nessun danno discenda comunque all'Erario.
Si pensi al caso di una omessa autofatturazione su provvigioni per royalties estere. Autofattura, doppia registrazione, Iva a debito ed Iva a credito... risultato assolutamente neutro... nessun danno all'Erario... eppure dal 100% al 200% di sanzione per l'imposta non documentata.
Nessun danno all'attività di controllo... la fattura estera è infatti registrata in contabilità generale, ha subito magari ritenute certificate, è stata pagata con movimento bancario... insomma direi una omissione meramente formale.
La proprozionalità ?
Etichette: autofattura, autofatturazione, commerciale, commercialista, como, omessa, sanzioni, studio
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI: i termini nello scadenziario ufficiale 2009
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 13:02Breve sintesi delle principali scadenze fiscali sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla luce del decreto "Milleproproghe".
Qui lo scadenziario.
Etichette: 2009, commerciale, commercialista, como, dichiarazioni, presentazione, scadenziario, studio, termine
Con circolare dell'Unioncamere viene definito ufficialmente il il rinvio dell'entrata in vigore dello standard XBRL per il deposito dei bilanci di esercizio.
Unioncamere ha diffuso il 24 febbraio 2009 una circolare con cui si precisa che la data a partire dalla quale diverrà obbligatoria l’applicazione del nuovo formato elettronico XBRL per il deposito del bilancio di esercizio, è fissata al 16 febbraio 2009.
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 potranno dunque essere depositati con le vecchie modalità, mentre il formato elettronico elaborabile XBRL si applicherà alle società che chiudono il bilancio a partire dal 16 febbraio di quest’anno.
L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 11.02.2009 ha aggiornato la tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 10.09.92, inerente i calcoli presuntivi dell’imposta dovuta per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
L'Agenzia provvede periodicamente (ogni due anni) ad aggiornare i parametri di calcolo del c.d. "redditometro" sulla base delle variazioni ISTAT.
Per il periodo giugno 1992 - giugno 2008, l’ISTAT ha comunica una variazione in aumento del 56,2%. Il provvedimento cambia, pertanto, i valori di riferimento di alcuni elementi considerati per il calcolo dei redditi presuntivamente conseguiti nei periodi d'imposta 2008 e 2009.
Restano invece invariati i coefficienti di calcolo.
Etichette: 2008, 2009, aggiornamento, commerciale, commercialista, como, redditometro, studio
Tassa vidimazione libri sociali: al 16 marzo la scadenza.
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 09:33Le società di capitali entro il termine del 16 marzo 2009, sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La tassa dal 2001 sostituisce le bollature iniziali di alcuni libri e registri obbligatori (libro giornale, del libro degli inventari, registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e Iva).
Tali registri e libri, le cui pagine sono da numerare progressivamente in uso, sono soggetti all'imposta di bollo, ma non più a vidimazione preliminare alla loro messa in uso.
Detta vidimazione (bollatura iniziale) è stata sostituita da un versamento (peraltro deducibile ai fini delle imposte dirette) annuale a carico delle società di capitali di importo pari a:
- € 309,87 per la generalità delle società;
- € 516,46 per le società con capitale che al 1/1/2009 era superiore a € 516.456,90.
Il versamento è dovuto anche dalle società di capitali in liquidazione.
Sono esclusi:
- le società di persone;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali fallite.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale restano però soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da apporre alle pagine dei registri.
Il versamento deve essere effettuato attraverso con il modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009.
Etichette: 2009, 7085, commerciale, commercialista, como, F24, libri sociali, studio, Tassa vidimazione
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali per i disabil
Potete leggerla a questo link.
Etichette: agevolata, agevolazioni, commercialista, como, deduzioni, detrazioni, disabili, fiscali, irpef, iva, portatori handicap, studio commerciale
