19 luglio 2007

Abolite le marche da bollo tradizionali

In virtù di quanto disposto con Decreto del 25 maggio 2007, dal prossimo 1° settembre non saranno più utilizzabili le tradizionali marche da bollo (in lire, in lire-euro ed in euro) con la sola eccezione dei foglietti e marche per cambiali.

Da quella data dovranno obbligatoriamente essere utilizzate le marche da bollo di nuova generazione stampate dagli intermediari abilitati (uffici postali, tabaccai ecc.) su etichetta autoadesiva con il logo dell’Agenzia delle Entrate.

Resta in vigore la possibilità di assolvere l’imposta in maniera “virtuale”.

10 luglio 2007

Studi di Settore: non sono strumento di accertamento automatico

Gli Studi di Settore non sono uno strumento di accertamento automatico ed i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se reputano che i risultati della loro applicazione non rispecchino la loro realtà imprenditoriale o professionale.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile come riferimento per il contribuente che, eventualmente adeguandosi, può essere meno preoccupato rispetto ad eventuali successivi controlli e per l’Amministrazione Finanziaria stessa, ai fini della individuazione delle posizioni da sottoporre a verifica ed ispezione.

Dunque i contribuenti che, per qualsiasi motivo, reputano di non rientrare nei parametri di congruità fissati dagli studi di settore sono liberi di non adeguarvisi.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 07/06/2007)

02 luglio 2007

Detrazione Iva auto al 40%

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L-165/33 del 27 giugno 2007 della decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza l’Italia in tal senso entra pienamente in vigore la limitazione al 40% della detraibilità dell’Iva assolta sui costi di acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, carburante, lavaggio ecc. delle autovetture da parte dei soggetti passivi Iva diversi dagli agenti di commercio e da chi ne faccia un uso qualificante della propria attività (noleggiatori, taxisti, scuole guida ecc.).

Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.

Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.

A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.