22 ottobre 2007

Prevalenza: il principio per l'iscrizione INPS dell'amministratore - socio lavoratore

La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n.20886 del 5 ottobre 2007 sulla materia della contemporanea e parallela iscrizione alla "gestione degli esercenti attività commerciali" (commercianti) ed alla "gestione separata" per i soci d’opera di Srl che percepiscano anche compensi come amministratori, sottolineando l'incompatibilità della doppia iscrizione.

Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.

16 ottobre 2007

Registrare i contratti di locazione: la guida

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida alla registrazione dei contrattidi locazione immobiliare.

La guida è accessibile qui.

10 ottobre 2007

Promotori finanziari soggetti ad Irap secondo l'Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i promotori finanziari, in quanto produttori di reddito d'impresa (non di reddito di lavoro autonomo) sono soggetti passivi Irap.
La Risoluzione n.254/2007 dell'Agenzia, dopo richiamo alla sentenza n.3678/2007 della Cassazione, sottolinea che per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è connaturato alla stessa dell'attività svolta (ex art.2082 c.c.)
Sussiste pertanto sempre il presupposto idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

Si segnala la presa di posizione critica di associazioni di categoria dei promotori finanziari apparsa sulla stampa specializzata.

01 ottobre 2007

Insieme fatture elettroniche e documenti analogici

La Ris.Min. 267 del 27 settembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando un soggetto eserciti più attività dotate di contabilità separate, è permesso emettere nei confronti del medesimo cliente sia fatture in formato analogico riferite ad un settore omogeneo di
attività, trasmesse con i canali tradizionali, annotare in appositi registri sezionali e conservare in formato analogico, che fatture elettroniche relative a diverso ed altrettanto omogeneo settore di business, da trasmettere per via elettronica o con canali tradizionali, annotare in registri sezionali distinti e conservare in elettronicamente.