04 luglio 2008

Fattura per il commercio elettronico diretto

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di un contribuente in merito alla certificazione fiscale da rilasciare quando si svolge attività di "commercio elettronico diretto".

E' bene premettere che ai fini Iva:

- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.

- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.

Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.

Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.



Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.