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Con D.P.R. n. 116 del 2007 sono stati disciplinati i criteri per individuare, nel sistema finanziario, i
conti definibili come "dormienti".
Rientrano in tale definizione i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) sui quali quali non sia stata effettuata nessuna operazione o movimentazione del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni.
Gli istituti di credito e gli altri intermediari hanno provveduto ad identificare tali rapporti e a comunicarne i dati al Ministero dell'Economia.
La definizione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme da parte del titolare: egli potrà infatti richiederne la restituzione alla banca o all’intermediario finanziario presso cui risultava tale rapporto o direttamente al Ministero dell'Economia, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla banca o dall’intermediario al relativo Fondo dei conti dormienti.
Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione dell’elenco dei conti definiti come dormienti, così come indicati da banche e intermediari finanziari.
A questo link è possibile scorrere l'elenco ed effettuare ricerche nominative.
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La lettura del decreto anticrisi (28/11/2008) genera indubbie perplessità per quella che sembra essere una vera difficoltà sintattica del redattore. Norme al limite dell'incomprensibile.
La sbandierata riduzione al 4% dei mutui variabili prima casa in realtà è da leggere con cura.
Il tetto del 4% ai mutui a tasso variabile varrà solo per quelli nati a tassi inferiori.
Quelli nati a tassi superiori avranno quel tasso superiore come tetto ed a nulla varrà quel 4%. Si può dire dunque nessun effetto per i mutui sorti dopo la primavera 2007.
Nessun beneficio di stato dunque se non quello dato dall'attuale andamento negativo dell'Euribor cui normalmente i mutui sono collegati.
Esistono cittadini con mutui di serie A e cittadini con mutui di serie B sembra dire il governo.
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PRENOTAZIONE-DOMANDA DETRAZIONE 55%: morte di una agevolazione ?
Pubblicato da Studio Paolo Malagoli alle 09:55Il Decreto Legge 28/11/2008 ha forse sancito la morte di una agevolazione fiscale: la detrazione del 55% per gli interventi mirati di risparmio energetico sugli edifici esistenti.
In pratica l'art. 29 ha introdotto una comunicazione telematica preventiva (domanda) per prenotare il bonus del 55% anche per le spese già fatte nel 2008 !
Viene inoltre introdotto il "silenzio rifiuto" in base al quale se entro 30 giorni non si ha risposta favorevole dall'Agenzia Entrate non si potrà fruire del 55% di detrazione. Resterà esclusivamente il ricorso alla meno favorevole detrazione del 36%, con limiti più bassi, e con una preventiva comunicazione obbligatoria che forse neppure fu fatta, confidando nella diversa agevolazione. L'assenza della comunicazione preventiva per il 36% preclude la fruizione anche di questo beneficio.
Si stima che le scarse risorse prenotabili per il 55% proteranno al rifiuto di 9 domande su 10!
In pratica un colpo diretto e da KO ai contribuenti che hanno fatto od avevano in programma di fare interventi di recupero energetico.
Non resta che confidare in una diversa conversione in legge.
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