Lo Studio Paolo Malagoli Dottore Commercialista in Como augura a tutti i Clienti, collaboratori, colleghi, amici e frequentatori di questo blog un Buon Natale e un sereno anno 2007 pieno di soddisfazioni.
Lo Studio sarà di nuovo pienamente operativo dall'8 gennaio 2007.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
22 dicembre 2006
19 dicembre 2006
Termine il 27 dicembre per l'acconto IVA 2006
Il prossimo 27 dicembre scade il termine di versamento dell'acconto Iva per l’anno 2006. Sono tenuti al versamento i contribuenti (titolari di partita Iva) che contemporaneamente esistevano nell’anno 2005 e risultano attivi nell’anno 2006.
Sono invece esonerati i soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d'imposta 2006;
- hanno cessato l’attività nel corso del 2006: entro il 30.09.2006 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2006 i contribuenti mensili;
- risultavano a credito (nell'ultima liquidazione mensile (dicembre '05) se mensili; in dichiarazione annuale 2005 se trimestrali ordinari; nella liquidazione del quarto trimestre 2005, se trimestrali speciali di cui all’art. 74, D.P.R. 633/1972).
Per la determinazione dell'acconto IVA si deve applicare la percentuale dell’88%, secondo le tre usuali modalità alternative di calcolo:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Lo studio commerciale resta a disposizione per approfondimenti e per predisporre l'adempimento.
Sono invece esonerati i soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d'imposta 2006;
- hanno cessato l’attività nel corso del 2006: entro il 30.09.2006 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2006 i contribuenti mensili;
- risultavano a credito (nell'ultima liquidazione mensile (dicembre '05) se mensili; in dichiarazione annuale 2005 se trimestrali ordinari; nella liquidazione del quarto trimestre 2005, se trimestrali speciali di cui all’art. 74, D.P.R. 633/1972).
Per la determinazione dell'acconto IVA si deve applicare la percentuale dell’88%, secondo le tre usuali modalità alternative di calcolo:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Lo studio commerciale resta a disposizione per approfondimenti e per predisporre l'adempimento.
11 dicembre 2006
Imposte dirette: reddito d’impresa - Indeducibilità spese per servizi resi da professionisti domiciliati in Stati a regime fiscale privilegiato
Il Decreto 262/06 introduce il comma 12-bis nell’articolo 110 del Tuir, estendendo alle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti, domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, il regime di indeducibilità, già previsto agli effetti del reddito d’impresa per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente nei medesimi territori. La società interessata, ai fini della deducibilità dall’Ires, può fornire la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione e la concreta esecuzione dell’operazione stessa.
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