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28 giugno 2008

Auto: interessi passivi sui finanziamenti seguono l'art. 164

Riesaminando il contenuto della Circolare n. 47/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ci si accorge di una interpretazione che potrebbe avere ulteriore impatto sui calcoli fiscali dei contribuenti.

L'Agenzia afferma che: gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti contratti per all’acquisto di autoveicoli, sono deducibili nei limiti previsti dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) in quanto, tale articolo, stabilisce una disciplina di carattere generale.
Quindi gli interessi passivi sono deducibili al pari di altri costi di gestione delle autovetture:
- veicoli strumentali: 100%;
- veicoli promiscui: 40%;
- veicoli in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: 90%.

I contribuenti dovranno dunque verificare sempre gli interessi connessi ai singoli finanziamenti ed, a logica, anche dei contratti di leasing onde operare la corretta deduzione.


Da notare l'impostazione diametralmente opposta tenuta dalla Agenzia in questa occasione rispetto alla nota vicenda degli interessi passivi sostenuti per la parte attribuibile alle "quote terreno" contenute negli immobili acquistati. In quell'occasione, era stato affermato, in maniera assolutamente condivisibile, che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili erano comunque deducibili anche per la parte ipoteticamente riferibile alla "quota terreno" su cui i fabbricati insistevano, nonostante l'eventuale ammortamento di quest'ultima fosse integralmente indeducibilie.

05 marzo 2008

Chiarimenti ministeriali sulla detrazione Iva degli autoveicoli

La Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia è intervenuta a spiegare il regime Iva di detraibilità sulle auto aziendali, contenuto nella nuova formulazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72.

Nello specifico si ritiene che per i veicoli non interamente utilizzati per finalità d'impresa, arte o professione, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali scopi, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40,00% dell’Iva afferente le operazioni relative agli stessi, essendo irrilevante ai fini dell'imposta l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore (artista o professionista) dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore di personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo relativo.

Il predetto regime non è modificabile.
Non è, pertanto, consentito al soggeto adottare procedure consistenti nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nell’applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi.

07 novembre 2007

La firma del distributore rende valida la scheda carburante

La Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato (sent. n.21941, 19/10/2007) che non è consentita la detrazione dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda carburante non riporta la firma del soggetto gestore dell’impianto di distribuzione.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.

02 luglio 2007

Detrazione Iva auto al 40%

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L-165/33 del 27 giugno 2007 della decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza l’Italia in tal senso entra pienamente in vigore la limitazione al 40% della detraibilità dell’Iva assolta sui costi di acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, carburante, lavaggio ecc. delle autovetture da parte dei soggetti passivi Iva diversi dagli agenti di commercio e da chi ne faccia un uso qualificante della propria attività (noleggiatori, taxisti, scuole guida ecc.).

Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.

Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.

A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.

03 aprile 2007

Auto strumentali: sempre rigida l'Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione 59/E del 2007 l'Agenzia delle Entrate sostienem per un'altra volta una modalità rigida e restrittiva di individuazione delle auto strumentali ai fini dell'art. 164 del Tuir.
In merito risulta interessante un articolo apparso su FiscoOggi che potete leggere qui.

29 marzo 2007

Rinvio elenco clienti e fornitori e modello rimborsi Iva auto

E' di questi giorni l'incalzare di alcune notizie ed anticipazioni di stampa, parzialmente confermate da comunicati stampa Ministeriali, che ci si appresta a concedere un rinvio a due nuovi adempimenti che vederebbero naturale scadenza in questi giorni:
- Elenco clienti e fornitori
- Procedura di rimborso Iva sulle auto (a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia UE)

Vi terremo informati sugli sviluppi.

31 gennaio 2007

Finanziaria 2007: Auto - fringe benefit

Il c. 324 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, modificando le disposizioni del D.L. n. 262/06 ha previsto che l’incremento della rilevanza del parametro forfetario per la determinazione del fringe benefit per l’utilizzo promiscuo dei veicoli da parte dei dipendenti (50% anziché 30% delle tabelle Aci relative alla percorrenza di 15.000 Km annui) si applichi a decorrere dal 2007.
Rimane invece ferma al 2006 la generica decorrenza delle altre modifiche all’art. 164 del T.u.i.r. (generale irrilevanza dei costi auto tranne che per agenti e professionisti od inaltri casi specifici).

Tra i servizi dello Studio commerciale si possono annoverare anche le l'esame degli impatti fiscali delle nuove normative in tema di automezzi.

14 novembre 2006

Recupero Iva non detratta sulle auto aziendali

Le istanze di rimborso dell'IVA che negli anni passati non è stata detratta a causa della allora vigente disciplina, ora censurata dalla Corte di Giustizia UE, dovranno essere inviate telematicamente entro il 15 aprile 2007.
Il Governo ha emanato il D.L. n. 258/06 che disegna le modalità relative alla richiesta del rimborso IVA autovetture.
Ricordiamo che il rimborso riguarderà l'IVA sui costi di acquisizione di autovetture ed i relativi costi di gestione non detratta fino al 13 settembre scorso.
Sono attesi ulteriori provvedimenti inerenti le percentuali di rimborso applicabili alle richieste di rimborso ed eventualmente alla futura disciplina a regime della detraibilità dell'IVA.