Con la Risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori (abbreviato TFM) non sono deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio di competenza, salvo il caso in cui il diritto a tale trattamento indennità risulti da un atto che abbia data certa anteriore all'inizio del rapporto, ai sensi dell’art.17, co.1, lett.c) del D.P.R. 917/86.
Ove dunque manchi tale data certa il costo dell'indennità di TFM sarà deducibile solo nell'anno di effettiva erogazione.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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29 maggio 2008
Trattamento Fine Mandato Amministratori (TFM): la data certa per dedurre
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22 ottobre 2007
Prevalenza: il principio per l'iscrizione INPS dell'amministratore - socio lavoratore
La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n.20886 del 5 ottobre 2007 sulla materia della contemporanea e parallela iscrizione alla "gestione degli esercenti attività commerciali" (commercianti) ed alla "gestione separata" per i soci d’opera di Srl che percepiscano anche compensi come amministratori, sottolineando l'incompatibilità della doppia iscrizione.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
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