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02 dicembre 2008

MUTUI 4% ? Attenzione, non per tutti !

La lettura del decreto anticrisi (28/11/2008) genera indubbie perplessità per quella che sembra essere una vera difficoltà sintattica del redattore. Norme al limite dell'incomprensibile.

La sbandierata riduzione al 4% dei mutui variabili prima casa in realtà è da leggere con cura.

Il tetto del 4% ai mutui a tasso variabile varrà solo per quelli nati a tassi inferiori.
Quelli nati a tassi superiori avranno quel tasso superiore come tetto ed a nulla varrà quel 4%. Si può dire dunque nessun effetto per i mutui sorti dopo la primavera 2007.

Nessun beneficio di stato dunque se non quello dato dall'attuale andamento negativo dell'Euribor cui normalmente i mutui sono collegati.

Esistono cittadini con mutui di serie A e cittadini con mutui di serie B sembra dire il governo.

27 ottobre 2008

Tassazione straordinari e premi: chiarimenti

Con Circolare del 22 orrobre sono giunti nuovi chiarimenti sul regime fiscale agevolato per gli straordinari e i premi. Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, hanno fornito congiuntamente ulteriori chiarimenti (dopo la precedente Circolare n.49/08) sul campo di applicazione del regime fiscale agevolato, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro,
previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati
che, nell’anno 2007, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
30.000 euro.

Tra gli altri segnaliamo i seguenti chiarimenti:
  • i compensi per le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi rientrano nel regime di tassazione agevolata qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa;
  • la tassazione agevolata degli straordinari forfetizzati si riferisce all’importo complessivo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario senza correlazione al lavoro eccedente l’orario normale;
  • sono agevolabili anche le somme corrisposte per i permessi cosiddetti Rol residui, le ferie, i permessi non fruiti nei limiti stabiliti e le indennità di turno;
  • la verifica del limite di 30.000 euro deve essere effettuata anche per coloro che, nel 2007, erano residenti e svolgevano la propria attività di lavoro dipendente fuori dall'Italia.

18 luglio 2008

Detassazione degli straordinari: circolare di Ministero del lavoro ed Agenzia delle Entrate con i chiarimenti

E' partita il 1° luglio l'agevolazione fiscale che consente sino al 31 dicembre 2008 l'applicazione (in via sperimentale) di una imposta sostitutiva pari al solo 10% sui premi di produttività e straordinari per i lavoratori appartenenti al settore privato.

E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:

- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.

- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto

In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.

E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.