La Legge n. 247 del 24/12/2007 (c.d. collegato “Welfare” alla Finanziaria 2008) ha stabilito un inasprimento delle aliquote contributive alla “gestione separata INPS” (Legge n. 335 del 08/08/1995).
In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.
Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.
Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.
Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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25 gennaio 2008
Gestione separata INPS: per il 2008 aumentano le aliquote
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Finanziaria 2008: imprenditori individuali e soci di società di persone - tassazione separata al 27,50%
Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone di tassare separatamente i redditi (di impresa o partecipazione) con una unica aliquota del 27,50% a patto che tali redditi tassati separatamente non siano prelevati o distribuiti.
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
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22 ottobre 2007
Prevalenza: il principio per l'iscrizione INPS dell'amministratore - socio lavoratore
La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n.20886 del 5 ottobre 2007 sulla materia della contemporanea e parallela iscrizione alla "gestione degli esercenti attività commerciali" (commercianti) ed alla "gestione separata" per i soci d’opera di Srl che percepiscano anche compensi come amministratori, sottolineando l'incompatibilità della doppia iscrizione.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
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