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04 luglio 2008

Fattura per il commercio elettronico diretto

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di un contribuente in merito alla certificazione fiscale da rilasciare quando si svolge attività di "commercio elettronico diretto".

E' bene premettere che ai fini Iva:

- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.

- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.

Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.

Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.



Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.

05 aprile 2008

Scontrino parlante: ulteriori chiarimenti nella circolare n. 30

Detraibili grazie all'autocertificazione, le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 per
l'acquisto di farmaci, non documentate da scontrino "parlante".
Con la circolare n. 30/2008 l'Agenzia delle Entrate conferisce validità ai fini delle deduzioni e detrazioni Irpef anche agli scontrini sprovvisti dell'indicazione del codice fiscale del contribuente e dell'indicazione di natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, purchè lo scontrino venga integrato dal contribuente con un' autocertificazione contenente le suddette informazioni. La circolare ribadisce, però, che per le certificazioni delle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2008 sarà indispensabile avere la documentazione prevista dalla legge, vale a dire fattura o scontrino "parlante".

16 gennaio 2008

Sontrini di farmacia: deducibili con codice fiscale solo se "parlanti"

Dal 1° gennaio 2008 la spesa per l’acquisto di medicinali per poter consentire la relativa detrazione Irpef dovrà essere certificata con fattura o con “scontrino parlante” da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario.

Vista l'assenza di precisazioni contrarie, per le spese con “ticket” sarà necessaria anche la copia della prescrizione medica (“ricetta”).

29 gennaio 2007

Finanziaria 2007: scontrini fiscali farmacia con codice fiscale

La Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che dal 1° luglio 2007 le spese mediche valide per la deduzione o la detrazione, dovranno essere certificate con fattura o scontrino fiscale portante la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco. Solo fino al 31 dicembre 2007, l’apposizione del codice fiscale può essere effettuata in un momento successivo all’acquisto se l’acquirente non è il destinatario e non ne conosce il codice o non ha con sé la tessera sanitaria di quest’ultimo.