L’aliquota Ires è ridotta dal 33% al 27,50% e quella Irap dal 4,25% al 3,90% (aliquota base**) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Le aliquote ridotte vengono compensate dall’allargamento della base imponibile con rimodulazione delle basi imponibili.
Si segnala che la conseguente modifica degli stanziamenti già esistenti per imposte anticipate e differite porteranno i loro effetti economici sul risultato già nell’esercizio 2007 (sopravvenienze attive e/o passive).
**: In realtà ove le aliquote Irap siano diverse dal 4,25% (es. per disposizioni particolari regionali) la Finanziaria ha disposto una riduzione percentualmente proporzionale alla riduzione della aliquota base.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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10 gennaio 2008
Ires al 27,50% ed Irap al 3,90% - Finanziaria 2008
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11 dicembre 2007
Acconto Iva 2007
Ricordiamo che il giorno 27 dicembre 2007 scadrà il termine di versamento dell'acconto Iva per il periodo d'imposta 2007.
L'adempimento riguarda genericamente tutti i soggetti Iva.
Il calcolo potrà essere effettuato secondo i consueti metodi (storico, previsionale ecc.).
Il versamento dovrà avvenire con modello F24 per via telematica.
L'adempimento riguarda genericamente tutti i soggetti Iva.
Il calcolo potrà essere effettuato secondo i consueti metodi (storico, previsionale ecc.).
Il versamento dovrà avvenire con modello F24 per via telematica.
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19 dicembre 2006
Termine il 27 dicembre per l'acconto IVA 2006
Il prossimo 27 dicembre scade il termine di versamento dell'acconto Iva per l’anno 2006. Sono tenuti al versamento i contribuenti (titolari di partita Iva) che contemporaneamente esistevano nell’anno 2005 e risultano attivi nell’anno 2006.
Sono invece esonerati i soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d'imposta 2006;
- hanno cessato l’attività nel corso del 2006: entro il 30.09.2006 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2006 i contribuenti mensili;
- risultavano a credito (nell'ultima liquidazione mensile (dicembre '05) se mensili; in dichiarazione annuale 2005 se trimestrali ordinari; nella liquidazione del quarto trimestre 2005, se trimestrali speciali di cui all’art. 74, D.P.R. 633/1972).
Per la determinazione dell'acconto IVA si deve applicare la percentuale dell’88%, secondo le tre usuali modalità alternative di calcolo:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Lo studio commerciale resta a disposizione per approfondimenti e per predisporre l'adempimento.
Sono invece esonerati i soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d'imposta 2006;
- hanno cessato l’attività nel corso del 2006: entro il 30.09.2006 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2006 i contribuenti mensili;
- risultavano a credito (nell'ultima liquidazione mensile (dicembre '05) se mensili; in dichiarazione annuale 2005 se trimestrali ordinari; nella liquidazione del quarto trimestre 2005, se trimestrali speciali di cui all’art. 74, D.P.R. 633/1972).
Per la determinazione dell'acconto IVA si deve applicare la percentuale dell’88%, secondo le tre usuali modalità alternative di calcolo:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Lo studio commerciale resta a disposizione per approfondimenti e per predisporre l'adempimento.
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