Perchè si abbia esclusione dalla base imponibile Irap dei contributi erogati a norma di legge, è indispensabile che esista una correlazione diretta tra gli importi erogati e il componente negativo non deducibile (ad esempio i costi per il personale), tale da individuare e sancire in modo preciso ed indubitabile la destinazione del contributo erogato.
Questo il contenuto della risoluzione n.34 del 5 febbraio 2008, in merito ai contributi regionali diretti a finanziare il personale relativo alla gestione di una casa di riposo e di un centro diurno anziani.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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12 febbraio 2008
Serve precisione tra Irap e contributi ricevuti
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25 gennaio 2008
Gestione separata INPS: per il 2008 aumentano le aliquote
La Legge n. 247 del 24/12/2007 (c.d. collegato “Welfare” alla Finanziaria 2008) ha stabilito un inasprimento delle aliquote contributive alla “gestione separata INPS” (Legge n. 335 del 08/08/1995).
In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.
Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.
Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.
Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.
In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.
Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.
Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.
Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.
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