Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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15 settembre 2009
RITENUTE D'ACCONTO subite ma non versate: è possibile opporsi alle pretese dell'Erario
La Commissione tributaria provinciale Milano, con sentenza del 01 giugno 2009, n. 111, ha affermato che se il sostituto d'imposta non versa le ritenute d'acconto all'erario, il professionista (sostituito) può opporsi al ruolo per importi relativi a tali ritenute. Egli dovrà fornire quale mezzi di prova le copie di fatture ed assegni da cui risulta che gli onorari sono stati corrisposti al netto di tali ritenute.
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24 marzo 2009
RITENUTE NON CERTIFICATE: ora possibile lo scomputo in Unico
LAgenzia delle Entrate conferma la legittimità dello scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta con la risoluzione n. 68/E del 19/03/2009.
Lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate dal sostituto d’imposta che ha erogato i compensi soggetti, sarà possibile, per professionisti ed imprese, conservando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella incassata al netto della ritenuta subita.
La risoluzione in pratica amplia la nozione di “certificazioni richieste ai contribuenti”, contenuta nell’art.36-ter del DPR n.600/73. La nuova modalità "allargata" prevede, per giustificare lo scomputo delle ritenute subite nel modello Unico, l’esibizione sia della fattura che della relativa documentazione, proveniente da banche e similari, idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta.
Qualora, successivamente, fattura e documentazione siano prodotte in sede di
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che ha proceduto allo scomputo.
Lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate dal sostituto d’imposta che ha erogato i compensi soggetti, sarà possibile, per professionisti ed imprese, conservando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella incassata al netto della ritenuta subita.
La risoluzione in pratica amplia la nozione di “certificazioni richieste ai contribuenti”, contenuta nell’art.36-ter del DPR n.600/73. La nuova modalità "allargata" prevede, per giustificare lo scomputo delle ritenute subite nel modello Unico, l’esibizione sia della fattura che della relativa documentazione, proveniente da banche e similari, idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta.
Qualora, successivamente, fattura e documentazione siano prodotte in sede di
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19 gennaio 2009
OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: il CUD o il certificato salvano il percipiente
Nella sentenza è la n.9 del 13 dicembre 2008della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si statuisce il principio secondo il quale il sostituito non è responsabile del mancato versamento delle ritenute da parte del suo committente (o datore di lavoro).
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che nel caso in cui sostituto d'imposta che abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef, il sostituito, o percipiente, non è da ritenersi esponsabile in solido del debito, qualora lo stesso sostituito dia prova di aver controllato che tale versamento sia avvenuto regolarmente.
Prova del versamento delle ritenute può essere fornita con copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per i lavoratori autonomi).
In parole semplici l'approccio è pragmatico: se si è in possesso di CUD o Certificazione dei compensi si può tranquillamente operare lo scomputo delle ritenute senza preoccuparsi di indagare ulteriormente sull'effettivo versamento delle ritenute certificate con quei docuemnti.
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che nel caso in cui sostituto d'imposta che abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef, il sostituito, o percipiente, non è da ritenersi esponsabile in solido del debito, qualora lo stesso sostituito dia prova di aver controllato che tale versamento sia avvenuto regolarmente.
Prova del versamento delle ritenute può essere fornita con copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per i lavoratori autonomi).
In parole semplici l'approccio è pragmatico: se si è in possesso di CUD o Certificazione dei compensi si può tranquillamente operare lo scomputo delle ritenute senza preoccuparsi di indagare ulteriormente sull'effettivo versamento delle ritenute certificate con quei docuemnti.
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05 giugno 2008
Ritenute d'acconto: scomputabili solo se certificate
I professionisti, gli agenti e gli altri soggetti i cui compensi vengono erogati al netto di ritenute d'acconto devono fare molta attenzione a ricevere sempre le "certificazioni delle ritenute subite" da parte dei sostituti d'imposta loro clienti.
E' arrivata l'ennesima sentenza della Cassazione che, a dir il vero poco condivisibile, subordina, in modo assolutamente restrittivo, al possesso e conservazione di tali certificazioni la possibilità di scomputare le ritenute d'acconto subite in sede di dichiarazione dei redditi.
In assenza delle certificazioni lo scomputo sarà illegittimo e dunque ci si avvierà verso una doppia tassazione.
Un interessante sintesi e commento è pubblicato da FiscoOggi.
E' arrivata l'ennesima sentenza della Cassazione che, a dir il vero poco condivisibile, subordina, in modo assolutamente restrittivo, al possesso e conservazione di tali certificazioni la possibilità di scomputare le ritenute d'acconto subite in sede di dichiarazione dei redditi.
In assenza delle certificazioni lo scomputo sarà illegittimo e dunque ci si avvierà verso una doppia tassazione.
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19 febbraio 2008
Ritenute in eccesso: rimborso possibile senza dichiarazione
Con la risoluzione n.25/E del 30/01/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in assenza della dichiarazione per legittima causa di esonero, per avere il rimborso delle maggiori ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, il contribuente può presentare apposita istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell’art.38 del DPR n.602/73. Il contribuente allegherà all’istanza una copia della documentazione e un prospetto di sintesi dei calcoli.
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