19 gennaio 2009

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: il CUD o il certificato salvano il percipiente

Nella sentenza è la n.9 del 13 dicembre 2008della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si statuisce il principio secondo il quale il sostituito non è responsabile del mancato versamento delle ritenute da parte del suo committente (o datore di lavoro).
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che nel caso in cui sostituto d'imposta che abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef, il sostituito, o percipiente, non è da ritenersi esponsabile in solido del debito, qualora lo stesso sostituito dia prova di aver controllato che tale versamento sia avvenuto regolarmente.
Prova del versamento delle ritenute può essere fornita con copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per i lavoratori autonomi).
In parole semplici l'approccio è pragmatico: se si è in possesso di CUD o Certificazione dei compensi si può tranquillamente operare lo scomputo delle ritenute senza preoccuparsi di indagare ulteriormente sull'effettivo versamento delle ritenute certificate con quei docuemnti.