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26 luglio 2010

PICCOLE IMPRESE: esclusione dall'IRAP (Cassazione)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.15249 del 24 giugno 2010, ritiene escluso dall'ambito di applicazione dell’Irap l’artigiano che svolga la propria attività avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori.

Con tale ordinanza la Suprema Corte riconosce anche a soggetti che esercitano altri tipi di impresa (nel caso di specie era appunto un artigiano elettricista), alla stregua dei promotori finanziari e degli agenti di commercio (Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n.12108 del 26 maggio 2009), l’inapplicabilità dell’Irap per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione (al pari della copiosa giurisprudenza che ha di fatto statuito il medesimo principio per i lavoratori autonomi).

10 novembre 2008

IRAP - Elevati compensi non costituiscono da soli indice di imponibilità sufficiente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26681 del 08/11/2008, ha rilevato che gli elevati compensi conseguiti da un professionista non sono di da soli sufficienti a far presupporre la presenza di un'attività professionale autonomamente organizzata e, quindi, l'assoggettabilità all'IRAP dei compensi derivanti della stessa attività professionale.

14 giugno 2008

LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E

L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.

La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.

La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.

In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.

E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.

Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.

Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.

10 giugno 2008

CIRCOLARE IRAP PROFESSIONISTI: nell'attesa intervengono i Dottori Commercialisti

In attesa che venga emanata dall'Agenzia delle Entrate la tanto attesa circolare che illustrerà i parametri di esclusione dei piccoli professionisti privi di autonoma organizzazione dall'IRAP, l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene con una propria circolare in cui si cerca di chiarire l'argomento IRAP.

I Dottori Commercialisti sviscerano la problematica traendo spunto e riferimento dalla numerosissima giurisprudenza, anche di Cassazione, che si è ormai stratificata. Danno il loro punto di vista su quali siano i parametri di esclusione dall'Irap.

A questo punto si è in attesa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'IRAP dei professionisti privi di organizzazione, per fare il punto della situazione con i vari punti di vista e decidere i comportamenti anche nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 (redditi 2007) e relativi versamenti.

Qui la circolare sull'Irap dei professionisti emanata dai Dottori Commercialisti.

06 giugno 2008

IRAP dei piccoli professionisti: annunciata ancora una volta la circolare

La stampa specializzata ha annunciato nuovamente l'imminente emanazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito alla questione dei profiessionisti privi di organizzazione e della loro esclusione dall'Irap.

Sembra dunque che finalmente l'Agenzia prenda atto e cerchi di riassumere i principi delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha visto vittoriosi i contribuenti nella maggior parte dei casi.

L'emanazione dovrebbe precedere la data di versamento delle imposte onde consentire ai contribuenti di assumere decisioni consapevoli.

21 febbraio 2008

IRAP dei "piccoli": in arrivo l'apertura dell'Agenzia delle Entrate

La stampa specializzata ha dato notizia di una prossima circolare della Agenzia delle Entrate in tema di Irap per i piccoli contribuenti privi di organizzazione.
Dunque oltre all'esenzione dei contribuenti che aderiscono al regime dei minimi, verrà ammessa l'esclusione dall’IRAP anche per altri piccoli contribuenti.
Si prende le mosse dalle sentenza della Corte costituzionale (156/2001) e finalmente si da atto della prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La circolare in emanzazione dovrebbe risolvere sia i contenziosi del passato, che accertare i requisiti essenziali per l’esclusione del contribuente secondo l'Agenzia delle Entrate. Gli elementi di spicco dovrebbero essere: assenza di lavoratori dipendenti e possesso di beni ammortizzabili minimi; i contribuenti indirizzatari saranno, forse esclusivamente, i lavoratori autonomi.

11 febbraio 2008

Cassazione: agente di commercio non soggetto all’Irap

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2702 del 05 febbraio 2008, ha ribadito la propria interpretazione ed il consolidato orientamento della giurisprudenza al requisito di autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo ai fini Irap, ritenendo non passibile di imposta l’agente di commercio che esercita la propria attività senza l’ausilio di dipendenti e con mezzi strumentali modesti.Ricordiamo l'importanza di tale sentenza in quanto riferita a soggetti che operano producendo reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo.

04 febbraio 2008

IRAP dei piccoli professionisti: annunciata la circolare

La stampa specializzata in questi giorni ha annunciato l'imminente pubblicazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate sul tema dei piccoli professionisti privi di organizzazione e sulla loro esclusione dall'ambito applicativo dell'IRAP.

In realtà la circolare darebbe istruzioni agli uffici periferici dell'Agenzia per individuare concretamente i soggetti esclusi dall'IRAP e dunque non agire in caso di mancato versamento dell'imposta e/o per decidere circa la prosecuzione dei contenziosi già in atto che spesso vedono l'Agenzia soccombente.

10 ottobre 2007

Promotori finanziari soggetti ad Irap secondo l'Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i promotori finanziari, in quanto produttori di reddito d'impresa (non di reddito di lavoro autonomo) sono soggetti passivi Irap.
La Risoluzione n.254/2007 dell'Agenzia, dopo richiamo alla sentenza n.3678/2007 della Cassazione, sottolinea che per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è connaturato alla stessa dell'attività svolta (ex art.2082 c.c.)
Sussiste pertanto sempre il presupposto idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

Si segnala la presa di posizione critica di associazioni di categoria dei promotori finanziari apparsa sulla stampa specializzata.

20 marzo 2007

In Unico i requisiti per il rimborso Irap (Cassazione)

La Corte di Cassazione ha sentenziato che la dichiarazione dei redditi del contribuente,
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
Sentenza n. 5011 del 05 marzo 2007.

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