La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.15249 del 24 giugno 2010, ritiene escluso dall'ambito di applicazione dell’Irap l’artigiano che svolga la propria attività avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori.
Con tale ordinanza la Suprema Corte riconosce anche a soggetti che esercitano altri tipi di impresa (nel caso di specie era appunto un artigiano elettricista), alla stregua dei promotori finanziari e degli agenti di commercio (Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n.12108 del 26 maggio 2009), l’inapplicabilità dell’Irap per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione (al pari della copiosa giurisprudenza che ha di fatto statuito il medesimo principio per i lavoratori autonomi).