Con la Circolare 14 del 2010 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili entra nel merito della nuova disciplina sugli utilizzi dei crediti IVA così come modificata dal D.L. 78/2009 art. 10.
Il documento si sofferma anche sul rilascio del visto di conformità e sul profilo sanzionatorio.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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15 febbraio 2010
COMPENSAZIONE CREDITI IVA: i Commercialisti spiegano le regole nella circolare 14 dell'IRDCEC
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09 luglio 2009
IVA NELL'UNIONE EUROPEA: GUIDA 2009 dell'Agenzia delle Entrate
La Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate e Unioncamere Liguria hanno pubblicato recentemente la guida “L’Iva nell’Unione Europea”.
Destinata agli operatori di piccole e medie società, illustra la legislazione esistente in materia Iva in modo pratico e di facile comprensione per i contribuenti.
Se ne consiglia la lettura anche per l'esame della disciplina Iva intracomunitaria.
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04 maggio 2009
CIRCOLARE n. 9/IR del CNDCEC: Spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
Il Legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno contribuito non poco a complicare la vita dei contribuenti con una riscrittura profonda e complessa delle regole, sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva, che riguardano le spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene, con la circolare 9/IR dell'Istituto di Ricerca, a cercare di fare un po' di chiarezza.
Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene, con la circolare 9/IR dell'Istituto di Ricerca, a cercare di fare un po' di chiarezza.
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08 aprile 2009
TERMINI PRESENTAZIONE: Unico 2009, Iva, 730...
In vigore il nuovo calendario delle scadenze fiscali. E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/02/09 la Legge n. 14/2009 (conversione del Decreto Legge "milleproroghe" n. 207/2008), ed è così entrato in vigore il nuovo calendario fiscale.
- Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap): 30 settembre 2009
- Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires): Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta
- Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA: 30 settembre 2009
- Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico: 30 aprile 2009
- Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati: 1 giugno 2009
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770): 31 luglio 2009
- Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta: 15 luglio 2009
- Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap): 30 settembre 2009
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10 febbraio 2009
Disabili: nuova guida ai risparmi fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali per i disabil
Potete leggerla a questo link.
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27 novembre 2008
SCHEDA CARBURANTI: solo la corretta compilazione consente la deduzione
Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 05/11/2008, n. 26539 è stato chiarito che per ottenere la detraibilità dell'imposta IVa assolta sull'acquisto di carburanti l'unico documento valido è la Scheda carburanti. La sua corretta tenuta, compilazione e conservazione sono alla base della detrazione di imposta.
Si richiama l'attenzione in particolare, per le imprese, all'indicazione del chilometraggio, la cui specifica spesso sfugge al contribuente e dunque inficia la detrazione.
Si reputa che per la deduzione del costo valgano gli stessi principi appena indicati per la detrazione d'imposta.
Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di ammettere anche le speciali carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere tra gli strumenti adatti ed alternativi alla scheda carburante per la documentazione di tali costi e che per alcune categorie di contribuenti è invece necessaria la fattura di acquisto (es. autotrasportatori).
Si richiama l'attenzione in particolare, per le imprese, all'indicazione del chilometraggio, la cui specifica spesso sfugge al contribuente e dunque inficia la detrazione.
Si reputa che per la deduzione del costo valgano gli stessi principi appena indicati per la detrazione d'imposta.
Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di ammettere anche le speciali carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere tra gli strumenti adatti ed alternativi alla scheda carburante per la documentazione di tali costi e che per alcune categorie di contribuenti è invece necessaria la fattura di acquisto (es. autotrasportatori).
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17 novembre 2008
Provvigioni di agenzia e intermediazione: regime Iva per quelle estere nella risoluzione 437/2008
L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 437 del 12/11/2008, ha ricapitolato il corretto regime ai fini Iva delle prestazioni di agenzia e intermediazione, rese da soggetti non residenti relative alla commercializzazione di beni mobili, di cessioni all’esportazione, di cessioni intracomunitarie e di cessioni che si perfezionano al di fuori del territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.
A parere dell'agenzia, nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e nelle esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario, le prestazioni di intermediazione sono considerate territorialmente rilevanti in Italia.
A parere dell'agenzia, nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e nelle esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario, le prestazioni di intermediazione sono considerate territorialmente rilevanti in Italia.
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02 ottobre 2008
Esportazioni: art. 8 lettera B DPR 633/72 - in dubbio la disciplina
Con una propria circolare l’Agenzia delle Dogane getta scompiglio nella procedura di esportazione di beni a cura del cessionario non residente regolata dall’art. 8 lettera B del DPR 633/72 (IVA).
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
La circolare in oggetto è disponibile cliccando qui
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
La circolare in oggetto è disponibile cliccando qui
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08 settembre 2008
Spese per ristoranti e alberghi: modifiche alla disciplina fiscale
Con la cosidetta "Manovra d'estate" è stato modificato il profilo tributario dei costi sostenuti per alimenti e alberghi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
05 marzo 2008
Chiarimenti ministeriali sulla detrazione Iva degli autoveicoli
La Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia è intervenuta a spiegare il regime Iva di detraibilità sulle auto aziendali, contenuto nella nuova formulazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72.
Nello specifico si ritiene che per i veicoli non interamente utilizzati per finalità d'impresa, arte o professione, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali scopi, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40,00% dell’Iva afferente le operazioni relative agli stessi, essendo irrilevante ai fini dell'imposta l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore (artista o professionista) dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore di personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo relativo.
Il predetto regime non è modificabile.
Non è, pertanto, consentito al soggeto adottare procedure consistenti nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nell’applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi.
Nello specifico si ritiene che per i veicoli non interamente utilizzati per finalità d'impresa, arte o professione, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali scopi, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40,00% dell’Iva afferente le operazioni relative agli stessi, essendo irrilevante ai fini dell'imposta l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore (artista o professionista) dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore di personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo relativo.
Il predetto regime non è modificabile.
Non è, pertanto, consentito al soggeto adottare procedure consistenti nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nell’applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi.
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31 gennaio 2008
Finanziaria 2008: modifiche importanti all'IVA
Omessa od irregolare autofatturazione:
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).
Reverse Charge per cessioni di immobili:
il meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione dell’Iva (vedere ns. circolare del 16.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008.
Cessioni di immobili soggette ad Iva e corrispettivi nascosti:
qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
Istanza di rimborso o compensazione Iva trimestrale:
la presentazione della istanza deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.
Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:
· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;
· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);
· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.
· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).
Reverse Charge per cessioni di immobili:
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Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.
Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:
· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;
· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);
· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.
· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).
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16 gennaio 2008
Finanziaria 2008: crediti Iva infrannuali e istanza telematica
Semplificata la procedura per la gestione dei crediti Iva infrannuali, mediante la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti.
Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.
Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.
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Approvato il modello per la Comunicazione annuale dati Iva 2008 (per il 2007)
Approvato il modello della comunicazione annuale dati Iva 2008 r reperibile a questa pagina del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
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11 dicembre 2007
Acconto Iva 2007
Ricordiamo che il giorno 27 dicembre 2007 scadrà il termine di versamento dell'acconto Iva per il periodo d'imposta 2007.
L'adempimento riguarda genericamente tutti i soggetti Iva.
Il calcolo potrà essere effettuato secondo i consueti metodi (storico, previsionale ecc.).
Il versamento dovrà avvenire con modello F24 per via telematica.
L'adempimento riguarda genericamente tutti i soggetti Iva.
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07 novembre 2007
La firma del distributore rende valida la scheda carburante
La Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato (sent. n.21941, 19/10/2007) che non è consentita la detrazione dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda carburante non riporta la firma del soggetto gestore dell’impianto di distribuzione.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.
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02 luglio 2007
Detrazione Iva auto al 40%
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L-165/33 del 27 giugno 2007 della decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza l’Italia in tal senso entra pienamente in vigore la limitazione al 40% della detraibilità dell’Iva assolta sui costi di acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, carburante, lavaggio ecc. delle autovetture da parte dei soggetti passivi Iva diversi dagli agenti di commercio e da chi ne faccia un uso qualificante della propria attività (noleggiatori, taxisti, scuole guida ecc.).
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
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21 giugno 2007
Elenco clienti e fornitori: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Con provvedimento datato 25 maggio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati informativi, i criteri tecnici ed i termini connessi alla trasmissione degli
elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 37, commi 8 e 9 del Decreto Legge n. 223/06.
Disponibile in:
G.U. n. 136 del 14 giugno 2007 - Supplemento Ordinario n. 139.
elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 37, commi 8 e 9 del Decreto Legge n. 223/06.
Disponibile in:
G.U. n. 136 del 14 giugno 2007 - Supplemento Ordinario n. 139.
29 marzo 2007
Rinvio elenco clienti e fornitori e modello rimborsi Iva auto
E' di questi giorni l'incalzare di alcune notizie ed anticipazioni di stampa, parzialmente confermate da comunicati stampa Ministeriali, che ci si appresta a concedere un rinvio a due nuovi adempimenti che vederebbero naturale scadenza in questi giorni:
- Elenco clienti e fornitori
- Procedura di rimborso Iva sulle auto (a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia UE)
Vi terremo informati sugli sviluppi.
- Elenco clienti e fornitori
- Procedura di rimborso Iva sulle auto (a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia UE)
Vi terremo informati sugli sviluppi.
16 febbraio 2007
Dichiarazioni 2007 per il 2006: i modelli
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze dei modelli di dichiarazione con le relative istruzioni da utilizzare nel 2007:
Unico Persone Fisiche, Enti Non Commerciali, Società di Persone, Società di Capitali, Consolidato Nazionale e Mondiale, Irap.
I modelli 730, 770 Ordinario e Semplificato, CUD sono consultabili nella versione definitiva.
Sono inoltre già disponibili le bozze delle specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Lo Studio fornisce i servizi dichiarativi ed è intermediario telematico abilitato.
Potete trovare il link al sito ufficiale sulla destra di quasto blog.
Unico Persone Fisiche, Enti Non Commerciali, Società di Persone, Società di Capitali, Consolidato Nazionale e Mondiale, Irap.
I modelli 730, 770 Ordinario e Semplificato, CUD sono consultabili nella versione definitiva.
Sono inoltre già disponibili le bozze delle specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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10 gennaio 2007
Fianziaria 2007: detraibile l'iva su alimenti e bevandi ai congressi
Con i commi 304 e 305 della L. 269/06 (finanziaria 2007) viene disposta la detrazione dell'Iva sulle spese di somministrazione alimenti e bevande in occasione di eventi formativi in misura del 50% per il periodo d'imposta 2007, del 100% dal 1° gennaio 2008.
La misura riguarda imprenditori e professionisti per la partecipazione a convegni e congressi.
La misura riguarda imprenditori e professionisti per la partecipazione a convegni e congressi.
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