La Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia è intervenuta a spiegare il regime Iva di detraibilità sulle auto aziendali, contenuto nella nuova formulazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72.
Nello specifico si ritiene che per i veicoli non interamente utilizzati per finalità d'impresa, arte o professione, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali scopi, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40,00% dell’Iva afferente le operazioni relative agli stessi, essendo irrilevante ai fini dell'imposta l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore (artista o professionista) dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore di personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo relativo.
Il predetto regime non è modificabile.
Non è, pertanto, consentito al soggeto adottare procedure consistenti nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nell’applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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05 marzo 2008
Chiarimenti ministeriali sulla detrazione Iva degli autoveicoli
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02 luglio 2007
Detrazione Iva auto al 40%
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L-165/33 del 27 giugno 2007 della decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza l’Italia in tal senso entra pienamente in vigore la limitazione al 40% della detraibilità dell’Iva assolta sui costi di acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, carburante, lavaggio ecc. delle autovetture da parte dei soggetti passivi Iva diversi dagli agenti di commercio e da chi ne faccia un uso qualificante della propria attività (noleggiatori, taxisti, scuole guida ecc.).
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
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10 gennaio 2007
Fianziaria 2007: detraibile l'iva su alimenti e bevandi ai congressi
Con i commi 304 e 305 della L. 269/06 (finanziaria 2007) viene disposta la detrazione dell'Iva sulle spese di somministrazione alimenti e bevande in occasione di eventi formativi in misura del 50% per il periodo d'imposta 2007, del 100% dal 1° gennaio 2008.
La misura riguarda imprenditori e professionisti per la partecipazione a convegni e congressi.
La misura riguarda imprenditori e professionisti per la partecipazione a convegni e congressi.
14 novembre 2006
Recupero Iva non detratta sulle auto aziendali
Le istanze di rimborso dell'IVA che negli anni passati non è stata detratta a causa della allora vigente disciplina, ora censurata dalla Corte di Giustizia UE, dovranno essere inviate telematicamente entro il 15 aprile 2007.
Il Governo ha emanato il D.L. n. 258/06 che disegna le modalità relative alla richiesta del rimborso IVA autovetture.
Ricordiamo che il rimborso riguarderà l'IVA sui costi di acquisizione di autovetture ed i relativi costi di gestione non detratta fino al 13 settembre scorso.
Sono attesi ulteriori provvedimenti inerenti le percentuali di rimborso applicabili alle richieste di rimborso ed eventualmente alla futura disciplina a regime della detraibilità dell'IVA.
Il Governo ha emanato il D.L. n. 258/06 che disegna le modalità relative alla richiesta del rimborso IVA autovetture.
Ricordiamo che il rimborso riguarderà l'IVA sui costi di acquisizione di autovetture ed i relativi costi di gestione non detratta fino al 13 settembre scorso.
Sono attesi ulteriori provvedimenti inerenti le percentuali di rimborso applicabili alle richieste di rimborso ed eventualmente alla futura disciplina a regime della detraibilità dell'IVA.
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