Con circolare n. 9/E e apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14/02/2008 sono state attuate ed illustrate le modifiche in senso meno restrittivo recate dalla legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) in tema di disciplina delle società di comodo (o non operative).
Si rammentano nuovi casi di esclusione che consentono, in molti casi, di essere esclusi dal test, ad esempio nella gran parte delle realtà industriali in normale struttura e funzionamento.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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15 febbraio 2008
Modifica alle disciplina delle società di comodo: circolare e provvedimento.
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23 gennaio 2008
Finanziaria 2008: modifiche al regime delle società di comodo
Sono state introdotte nuove modifiche alla disciplina delle società di comodo. In particolare tra le altre sono state previste nuove ipotesi di esclusione e ridotte alcune aliquote di calcolo.
Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.
Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.
Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.
Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.
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07 novembre 2006
Nuova disciplina Società di Comodo: warning per gli acconti delle società soggette IRES
L'art. 35 del D.L. 223/2006 ha modificato la disciplina delle c.d. "società di comodo".
Le modifiche sono state sicuramente indirizzate a dare una "stretta" alla gestione fiscale di queste società ad esempio nel chiedere a rimborso, cedere od utilizzare in compensazione l'Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale oppure nelle aliquote per i calcoli dei ricavi minimi annuali.
E' prevista la possibilità di interpellare specificatamente l'Agenzia delle Entrate per disapplicare la normativa in situazioni non ordinarie della società.
Le nuove regole entrano in vigore dal periodo di imposta in corso, bisogna prestare dunque attenzione alla scadenza del 30 novembre, seconda rata di acconto delle imposte dirette per i soggetti IRES.
È infatti previsto l'obbligo di rideterminare gli acconti stessi anche in funzione della nuova disciplina.
Presso lo studio commerciale maggiori informazioni.
Le modifiche sono state sicuramente indirizzate a dare una "stretta" alla gestione fiscale di queste società ad esempio nel chiedere a rimborso, cedere od utilizzare in compensazione l'Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale oppure nelle aliquote per i calcoli dei ricavi minimi annuali.
E' prevista la possibilità di interpellare specificatamente l'Agenzia delle Entrate per disapplicare la normativa in situazioni non ordinarie della società.
Le nuove regole entrano in vigore dal periodo di imposta in corso, bisogna prestare dunque attenzione alla scadenza del 30 novembre, seconda rata di acconto delle imposte dirette per i soggetti IRES.
È infatti previsto l'obbligo di rideterminare gli acconti stessi anche in funzione della nuova disciplina.
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