Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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10 novembre 2008
IRAP - Elevati compensi non costituiscono da soli indice di imponibilità sufficiente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26681 del 08/11/2008, ha rilevato che gli elevati compensi conseguiti da un professionista non sono di da soli sufficienti a far presupporre la presenza di un'attività professionale autonomamente organizzata e, quindi, l'assoggettabilità all'IRAP dei compensi derivanti della stessa attività professionale.
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14 giugno 2008
LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E
L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
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21 febbraio 2008
IRAP dei "piccoli": in arrivo l'apertura dell'Agenzia delle Entrate
La stampa specializzata ha dato notizia di una prossima circolare della Agenzia delle Entrate in tema di Irap per i piccoli contribuenti privi di organizzazione.
Dunque oltre all'esenzione dei contribuenti che aderiscono al regime dei minimi, verrà ammessa l'esclusione dall’IRAP anche per altri piccoli contribuenti.
Si prende le mosse dalle sentenza della Corte costituzionale (156/2001) e finalmente si da atto della prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La circolare in emanzazione dovrebbe risolvere sia i contenziosi del passato, che accertare i requisiti essenziali per l’esclusione del contribuente secondo l'Agenzia delle Entrate. Gli elementi di spicco dovrebbero essere: assenza di lavoratori dipendenti e possesso di beni ammortizzabili minimi; i contribuenti indirizzatari saranno, forse esclusivamente, i lavoratori autonomi.
Dunque oltre all'esenzione dei contribuenti che aderiscono al regime dei minimi, verrà ammessa l'esclusione dall’IRAP anche per altri piccoli contribuenti.
Si prende le mosse dalle sentenza della Corte costituzionale (156/2001) e finalmente si da atto della prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La circolare in emanzazione dovrebbe risolvere sia i contenziosi del passato, che accertare i requisiti essenziali per l’esclusione del contribuente secondo l'Agenzia delle Entrate. Gli elementi di spicco dovrebbero essere: assenza di lavoratori dipendenti e possesso di beni ammortizzabili minimi; i contribuenti indirizzatari saranno, forse esclusivamente, i lavoratori autonomi.
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11 febbraio 2008
Cassazione: agente di commercio non soggetto all’Irap
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2702 del 05 febbraio 2008, ha ribadito la propria interpretazione ed il consolidato orientamento della giurisprudenza al requisito di autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo ai fini Irap, ritenendo non passibile di imposta l’agente di commercio che esercita la propria attività senza l’ausilio di dipendenti e con mezzi strumentali modesti.Ricordiamo l'importanza di tale sentenza in quanto riferita a soggetti che operano producendo reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo.
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07 novembre 2007
La firma del distributore rende valida la scheda carburante
La Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato (sent. n.21941, 19/10/2007) che non è consentita la detrazione dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda carburante non riporta la firma del soggetto gestore dell’impianto di distribuzione.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.
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20 marzo 2007
In Unico i requisiti per il rimborso Irap (Cassazione)
La Corte di Cassazione ha sentenziato che la dichiarazione dei redditi del contribuente,
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
Sentenza n. 5011 del 05 marzo 2007.
Presso lo Studio Commercialista in Como maggiori approfondimenti.
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
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27 febbraio 2007
IRAP dei "piccoli": bocciatura dalla Cassazione
Con 11 sentenze dell’8 febbraio 2007, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha dato importanti indicazioni sull’assoggettamento all’Irap dei professionisti.
Tra i principi fatti propri nei vari pronunciamenti, emerge che:
- perché vi sia autonoma organizzazione occorre che il professionista sia sotto
qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni
strumentali eccedenti le quantità che secondo la norma, costituiscono il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro di terzi;
- i contribuenti che hanno presentato richiesta di condono non possono ottenere il
rimborso dell’Irap;
- l’Irap non è assimilabile ad altre imposte come l’Ilor, l’Iciap, l’Iva e imposte sui
redditi.
Tra i principi fatti propri nei vari pronunciamenti, emerge che:
- perché vi sia autonoma organizzazione occorre che il professionista sia sotto
qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni
strumentali eccedenti le quantità che secondo la norma, costituiscono il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro di terzi;
- i contribuenti che hanno presentato richiesta di condono non possono ottenere il
rimborso dell’Irap;
- l’Irap non è assimilabile ad altre imposte come l’Ilor, l’Iciap, l’Iva e imposte sui
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