E' stato approvato il modello per richiedere la detassazione dei costi sostenuti dalle imprese del settore tessile e dell’abbigliamento per attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari.
Le imprese interessate allo sconto fiscale possono inoltrare, esclusivamente in via telematica, la comunicazione a partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.
L’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati rilevati dalle istanze pervenute comunicherà ai contribuenti l’ammontare massimo del risparmio d’imposta spettante.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo richiesto dalle imprese superi quanto stanziato ( 70.000.000 di euro), l’agevolazione verrà attribuita in modo proporzionale all'importo del risparmio d’imposta richiesto da ciascuna impresa.
Si ricorda che lo sconto fiscale sui campionari potrà essere utilizzato solo in sede di versamento del saldo Irpef o Ires del 2010.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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09 aprile 2010
SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO: detassazione dei costi per campionari del 2010
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04 maggio 2009
CIRCOLARE n. 9/IR del CNDCEC: Spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
Il Legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno contribuito non poco a complicare la vita dei contribuenti con una riscrittura profonda e complessa delle regole, sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva, che riguardano le spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene, con la circolare 9/IR dell'Istituto di Ricerca, a cercare di fare un po' di chiarezza.
Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.
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09 dicembre 2008
DEPOSITI DORMIENTI: controlla se ci sei anche tu
Con D.P.R. n. 116 del 2007 sono stati disciplinati i criteri per individuare, nel sistema finanziario, i
conti definibili come "dormienti".
Rientrano in tale definizione i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) sui quali quali non sia stata effettuata nessuna operazione o movimentazione del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni.
Gli istituti di credito e gli altri intermediari hanno provveduto ad identificare tali rapporti e a comunicarne i dati al Ministero dell'Economia.
La definizione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme da parte del titolare: egli potrà infatti richiederne la restituzione alla banca o all’intermediario finanziario presso cui risultava tale rapporto o direttamente al Ministero dell'Economia, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla banca o dall’intermediario al relativo Fondo dei conti dormienti.
Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione dell’elenco dei conti definiti come dormienti, così come indicati da banche e intermediari finanziari.
A questo link è possibile scorrere l'elenco ed effettuare ricerche nominative.
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Rientrano in tale definizione i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) sui quali quali non sia stata effettuata nessuna operazione o movimentazione del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni.
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La definizione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme da parte del titolare: egli potrà infatti richiederne la restituzione alla banca o all’intermediario finanziario presso cui risultava tale rapporto o direttamente al Ministero dell'Economia, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla banca o dall’intermediario al relativo Fondo dei conti dormienti.
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15 luglio 2008
Studi di settore: arriva la circolare 4 del 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti
Pubblicata qui la Circolare numero 4 del 16 luglio 2008 da parte dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.
Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.
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