Con Risoluzione Ministeriale n. 2009/09 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che può rivalutare gli immobili strumentali in bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora presenti nel patrimonio aziendale nel 2008, senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione né, quindi, procedere ad affrancarlo, il contribuente in contabilità semplificata nel 2008 anche se era in contabilità ordinaria nel 2007 (ad esempio le società di persone).
Nel 2008, l’impresa non ha un bilancio formale da cui risulti esposto il saldo attivo di rivalutazione. Il contribuente, quindi, per poter rivalutare i beni secondo le regole dedicate alle imprese in contabilità semplificata, deve verificare la presenza degli immobili al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al bilancio dello stesso anno, e appurare che siano ancora iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla fine del 2008.
A questo punto, versando l’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, può rivalutarli senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione. L’eventuale futuro ritorno alla contabilità ordinaria non determinerà l’obbligo di iscrizione di alcuna riserva in sospensione d’imposta.
E' prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della rivalutazione compiuta a fianco della compilazione tipica della stessa da farsi per le contabilità semplificate.
E' inoltre prevista la bollatura e vidimazione presso l'Agenzia delle Entrate di un apposito prospetto (a schema libero) da cui risultino il costo dell'immobile e la rivalutazione effettuata.
E' evidente dunque il vantaggio rispetto a chi deve affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione per poter pervenire alla definitiva distribuzione ai soci.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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09 settembre 2009
Rivalutazione conveniente se società di persone in contabilità semplificata nel 2008
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28 gennaio 2008
Finanziaria 2008: estromissione agevolata dell'immobile dall'impresa
Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.
Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.
Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.
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