Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.
Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.