Il termine per esercitare l’opzione per aderire al “consolidato fiscale nazionale” viene fissato al giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo periodo cui si applica il regime.
Tra le altre sono state modificate alcune regole proprie del”consolidato fiscale nazionale”:
· eliminate le rettifiche di consolidamento che consentivano di non operare una doppia tassazione dei dividendi fra consolidate;
· eliminate le norme agevolative di neutralità su alcuni trasferimenti infragruppo.