Abrogata la possibilità di stanziare ammortamenti anticipati ed accelerati a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.
E’ prevista la revisione delle aliquote fiscali d’ammortamento (D.M. 31.12.1988).
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:
· non si applica la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale;
· la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).