12 gennaio 2008

Finanziaria 2008: nuovo meccanismo di indeducibilità interessi passivi

Soggetti Ires
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).

Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.

Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.

Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.