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12 gennaio 2008

Finanziaria 2008: nuovo meccanismo di indeducibilità interessi passivi

Soggetti Ires
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).

Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.

Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.

Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

10 ottobre 2007

Promotori finanziari soggetti ad Irap secondo l'Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i promotori finanziari, in quanto produttori di reddito d'impresa (non di reddito di lavoro autonomo) sono soggetti passivi Irap.
La Risoluzione n.254/2007 dell'Agenzia, dopo richiamo alla sentenza n.3678/2007 della Cassazione, sottolinea che per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è connaturato alla stessa dell'attività svolta (ex art.2082 c.c.)
Sussiste pertanto sempre il presupposto idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

Si segnala la presa di posizione critica di associazioni di categoria dei promotori finanziari apparsa sulla stampa specializzata.