L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha prodotto la Circolare 6/IR in tema di trasferimento quote di società a responsabilità limitata ad opera del Dottore Commercialista e senza l'intervento del notaio.
Il tema, già trattato in alcuni dei nostri precedenti post (dove trovate i link a tutti i documenti ufficiali che illustrano le novità), trova dunque ulteriori istruzioni.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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27 ottobre 2008
Trasferimento quote di SRL: circolare 6/IR dei Dottori Commercialisti
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22 ottobre 2007
Prevalenza: il principio per l'iscrizione INPS dell'amministratore - socio lavoratore
La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n.20886 del 5 ottobre 2007 sulla materia della contemporanea e parallela iscrizione alla "gestione degli esercenti attività commerciali" (commercianti) ed alla "gestione separata" per i soci d’opera di Srl che percepiscano anche compensi come amministratori, sottolineando l'incompatibilità della doppia iscrizione.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
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