Con Norma di Comportamento n. 172 del 01/11/2008 dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti (ex Associazione Dottori Commercialisti di Milano) è entarta nel merito della disciplina fiscale delle predite su crediti.
L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.
Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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21 novembre 2008
PERDITE SU CREDITI: deducibili durante tutta la durata della procedura concorsuale
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11 aprile 2007
Collaborazioni a progetto: se manca il progetto diventa lavoro dipendente
Tribunale di Milano: con due sentenze (depositate il 2 e 5 febbraio 2007) i Giudici hanno inteso l’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi), come norma di presunzione assoluta di subordinazione in tutte quelle ipotesi in cui sia assente il "progetto", oppure questo non sia un "progetto" effettivo.
Secondo i Giudici di Milano, la conversione in lavoro dipendente opera ex lege e la pronuncia giurisdizionale ha valore di mero accertamento della condizione per la sanzione.
Il committente non ha neppure la possibilità di fornire alcuna prova contraria, "essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto". La disciplina è assolutamente chiara e comprensibile: "se non c’è il lavoro a progetto c’è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative". Conseguenza temibile è che non vanno verificate le modalità concrete di svolgimento della collaborazione in quanto se è "esclusa la presenza dell’elemento qualificante, scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato".
Le sentenze sottolineano ancor più, se ve ne fosse stato bisogno, la necessità di intervenire su tutti i contratti di "comodo", riconvertendoli in forme contrattuali più consone alla realtà dei fatti.
Lo studio può dare assistenza alla redazione dei contratti di collaborazione a progetto. Potete visitare il sito web ufficiale tramite i link presenti in questo blog (colonna destra).
Secondo i Giudici di Milano, la conversione in lavoro dipendente opera ex lege e la pronuncia giurisdizionale ha valore di mero accertamento della condizione per la sanzione.
Il committente non ha neppure la possibilità di fornire alcuna prova contraria, "essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto". La disciplina è assolutamente chiara e comprensibile: "se non c’è il lavoro a progetto c’è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative". Conseguenza temibile è che non vanno verificate le modalità concrete di svolgimento della collaborazione in quanto se è "esclusa la presenza dell’elemento qualificante, scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato".
Le sentenze sottolineano ancor più, se ve ne fosse stato bisogno, la necessità di intervenire su tutti i contratti di "comodo", riconvertendoli in forme contrattuali più consone alla realtà dei fatti.
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