Tribunale di Milano: con due sentenze (depositate il 2 e 5 febbraio 2007) i Giudici hanno inteso l’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi), come norma di presunzione assoluta di subordinazione in tutte quelle ipotesi in cui sia assente il "progetto", oppure questo non sia un "progetto" effettivo.
Secondo i Giudici di Milano, la conversione in lavoro dipendente opera ex lege e la pronuncia giurisdizionale ha valore di mero accertamento della condizione per la sanzione.
Il committente non ha neppure la possibilità di fornire alcuna prova contraria, "essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto". La disciplina è assolutamente chiara e comprensibile: "se non c’è il lavoro a progetto c’è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative". Conseguenza temibile è che non vanno verificate le modalità concrete di svolgimento della collaborazione in quanto se è "esclusa la presenza dell’elemento qualificante, scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato".
Le sentenze sottolineano ancor più, se ve ne fosse stato bisogno, la necessità di intervenire su tutti i contratti di "comodo", riconvertendoli in forme contrattuali più consone alla realtà dei fatti.
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