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Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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22 luglio 2010
Chiusura estiva uffici
Si avvisano i gentili Clienti ed i navigatori che lo studio rimarrà chiuso dal 31/07/2010 al 01/09/2010 per la pausa estiva.
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01 aprile 2010
Buona Pasqua 2010
Lo Studio augura a tutti i Clienti, navigatori ed amici una felice e serena Pasqua 2010.
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03 marzo 2010
CONVEGNO "APPROFONDIMENTI E NOVITA' DEL BILANCIO": slides definitive
Pubblico le slides definitive del convegno su "APPROFONDIMENTI E NOVITA' DEL BILANCIO" tenutosi il giorno 1° marzo 2010 ed organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como, che mi ha visto relatore con il collega di studio Dott. Marco Magnoni.
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15 febbraio 2010
COLLEGIO SINDACALE: Nessun controllo di legalità nelle SRL
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 403 dep. 13 gennaio 2010, ha precisato che nelle società a responsabilità limitata, la facoltà di denunciare eventuali irregolarità spetta solo ai soci, e non anche al Collegio sindacale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia obbligatoriamente o facoltativamente nominato.
La suprema Corte ha precisato che l’art.2409 c.c., che disciplina la materia, non preveda esplicitamente l’applicabilità di quanto disposto anche alle Srl. Esse infatti non devono essere coniderate delle piccole Spa.
La suprema Corte ha precisato che l’art.2409 c.c., che disciplina la materia, non preveda esplicitamente l’applicabilità di quanto disposto anche alle Srl. Esse infatti non devono essere coniderate delle piccole Spa.
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COMPENSAZIONE CREDITI IVA: i Commercialisti spiegano le regole nella circolare 14 dell'IRDCEC
Con la Circolare 14 del 2010 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili entra nel merito della nuova disciplina sugli utilizzi dei crediti IVA così come modificata dal D.L. 78/2009 art. 10.
Il documento si sofferma anche sul rilascio del visto di conformità e sul profilo sanzionatorio.
Il documento si sofferma anche sul rilascio del visto di conformità e sul profilo sanzionatorio.
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08 febbraio 2010
Bozza slides: convegno BILANCIO 01 Marzo 2010
Di seguito pubblico una primissima BOZZA delle slides del prossimo convegno "APPROFONDIMENTI E NOVITA' DEL BILANCIO" che si terrà il 01 marzo 2010, organizzato dall'Ordine di Como, e che mi vedrà relatore con il mio collega di Studio Dott. Marco Magnoni.
Convegno 01 Marzo 2010
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11 gennaio 2010
“SCUDO FISCALE”: prorogato al 2010
La legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (cosiddetta “Finanziaria 2010”) ed il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 (cosiddetto ”milleproroghe”) hanno portato alcune novità tributarie. In una serie di post cercheremo di sintetizzare le principali, richiamando anche altre disposizioni che, pur introdotte in precedenza, producono i loro effetti a partire dal 1° gennaio 2010.
SCUDO FISCALE
Viene riaperta la possibilità di usufruire del cosiddetto “scudo fiscale” alle medesime condizioni previste dal decreto legge 78/2009, salvo che per l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 5% al 6% per le emersioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e al 7% per quelle perfezionate entro il 30 aprile 2010.
A tale proposito va pure segnalato il raddoppio (da quattro ad otto anni) dei termini concessi all’Agenzia delle Entrate per effettuare gli accertamenti ed irrogare le sanzioni in relazione agli obblighi di monitoraggio delle attività costituite all’estero.
Ricordiamo inoltre che, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (modello Unico 2010 relativo al periodo d’imposta 2009), troveranno applicazione nuove regole di compilazione del quadro RW e in particolare saranno oggetto di monitoraggio anche le attività estere non produttive di redditi (es. immobili tenuti a disposizione in paesi dove non sono previste forme di tassazione simili a quella della nostra rendita catastale).
SCUDO FISCALE
Viene riaperta la possibilità di usufruire del cosiddetto “scudo fiscale” alle medesime condizioni previste dal decreto legge 78/2009, salvo che per l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 5% al 6% per le emersioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e al 7% per quelle perfezionate entro il 30 aprile 2010.
A tale proposito va pure segnalato il raddoppio (da quattro ad otto anni) dei termini concessi all’Agenzia delle Entrate per effettuare gli accertamenti ed irrogare le sanzioni in relazione agli obblighi di monitoraggio delle attività costituite all’estero.
Ricordiamo inoltre che, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (modello Unico 2010 relativo al periodo d’imposta 2009), troveranno applicazione nuove regole di compilazione del quadro RW e in particolare saranno oggetto di monitoraggio anche le attività estere non produttive di redditi (es. immobili tenuti a disposizione in paesi dove non sono previste forme di tassazione simili a quella della nostra rendita catastale).
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21 dicembre 2009
Santo Natale 2009

Lo studio augura a Tutti i Clienti e navigatori liete festività.
Gli uffici resteranno chiusi dal 30 dicembre 2009 al 06 gennaio 2010.
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19 dicembre 2009
ADC, NORMA DI COMPORTAMENTO 176: riporto delle perdite fiscali nelle fusioni
L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ha pubblicato la propria norma di comportamente n. 176 in merito alle modalità tecniche di riporto delle perdite fiscali in caso di fusione tra società.
In particolare l'attenzione è stata volta al periodo temporale nel quale misurare i parametri di vitalità delle imprese partecipanti all'operazione.
In particolare l'attenzione è stata volta al periodo temporale nel quale misurare i parametri di vitalità delle imprese partecipanti all'operazione.
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TASSO LEGALE ALL'1% DAL 2010: modifica ufficiale al saggio di interesse legale dal nuovo anno
Con Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2009 è stato modificato, a decorrere dal 01 gennaio 2010, il tasso legale di interesse (art. 1284 del Codice Civile).
La nuova misura è fissata al 1,00% in base annua.
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27 ottobre 2009
GUIDA n. 4 OIC: gestione contabile di distribuzione di utili e riserve
L'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ha approvato, il 15/10/2009, la "Guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n° 38".
Gli elementi principali trattati dalla guida n. 4 sono:
- la modalità di distribuzione di utili e di riserve nel bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- la distinzione fra utili "disponibili" e utili "indisponibili" derivanti dall'applicazione del criterio del fair value per gli strumenti finanziari di negoziazione;
- il trattamento delle riserve rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto in base agli IAS.
Gli elementi principali trattati dalla guida n. 4 sono:
- la modalità di distribuzione di utili e di riserve nel bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- la distinzione fra utili "disponibili" e utili "indisponibili" derivanti dall'applicazione del criterio del fair value per gli strumenti finanziari di negoziazione;
- il trattamento delle riserve rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto in base agli IAS.
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06 ottobre 2009
DETRAZIONE 55%: Semplificazioni in arrivo
Con Decreto del Ministero delle Finanze 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26 settembre 2009, (in vigore dall’11 ottobre 2009) sono state disposte semplificazioni per gli incentivi fiscali per il risparmio energetico (detrazione 55%).
Tra le altre:
- Si conferma l’incumulabilità tra la detrazione 55% ed il premio previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
- è vietato il cumulo tra bonus 55% ed il conto energia per chi installa impianti fotovoltaici;
- l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori riportata nella relazione per il contenimento consumi da presentare al Comune;
- la certificazione di “trasmittanza termica” delle finestre non richiede più l'allegazione della certificazione dei singoli componenti degli infissi;
- le pratiche inerenti i pannelli solari (in autocostruzioni) non devono più essere corredate da certificazione del vetro.
Tra le altre:
- Si conferma l’incumulabilità tra la detrazione 55% ed il premio previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
- è vietato il cumulo tra bonus 55% ed il conto energia per chi installa impianti fotovoltaici;
- l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori riportata nella relazione per il contenimento consumi da presentare al Comune;
- la certificazione di “trasmittanza termica” delle finestre non richiede più l'allegazione della certificazione dei singoli componenti degli infissi;
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15 settembre 2009
RITENUTE D'ACCONTO subite ma non versate: è possibile opporsi alle pretese dell'Erario
La Commissione tributaria provinciale Milano, con sentenza del 01 giugno 2009, n. 111, ha affermato che se il sostituto d'imposta non versa le ritenute d'acconto all'erario, il professionista (sostituito) può opporsi al ruolo per importi relativi a tali ritenute. Egli dovrà fornire quale mezzi di prova le copie di fatture ed assegni da cui risulta che gli onorari sono stati corrisposti al netto di tali ritenute.
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09 settembre 2009
Rivalutazione conveniente se società di persone in contabilità semplificata nel 2008
Con Risoluzione Ministeriale n. 2009/09 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che può rivalutare gli immobili strumentali in bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora presenti nel patrimonio aziendale nel 2008, senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione né, quindi, procedere ad affrancarlo, il contribuente in contabilità semplificata nel 2008 anche se era in contabilità ordinaria nel 2007 (ad esempio le società di persone).
Nel 2008, l’impresa non ha un bilancio formale da cui risulti esposto il saldo attivo di rivalutazione. Il contribuente, quindi, per poter rivalutare i beni secondo le regole dedicate alle imprese in contabilità semplificata, deve verificare la presenza degli immobili al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al bilancio dello stesso anno, e appurare che siano ancora iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla fine del 2008.
A questo punto, versando l’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, può rivalutarli senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione. L’eventuale futuro ritorno alla contabilità ordinaria non determinerà l’obbligo di iscrizione di alcuna riserva in sospensione d’imposta.
E' prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della rivalutazione compiuta a fianco della compilazione tipica della stessa da farsi per le contabilità semplificate.
E' inoltre prevista la bollatura e vidimazione presso l'Agenzia delle Entrate di un apposito prospetto (a schema libero) da cui risultino il costo dell'immobile e la rivalutazione effettuata.
E' evidente dunque il vantaggio rispetto a chi deve affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione per poter pervenire alla definitiva distribuzione ai soci.
Nel 2008, l’impresa non ha un bilancio formale da cui risulti esposto il saldo attivo di rivalutazione. Il contribuente, quindi, per poter rivalutare i beni secondo le regole dedicate alle imprese in contabilità semplificata, deve verificare la presenza degli immobili al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al bilancio dello stesso anno, e appurare che siano ancora iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla fine del 2008.
A questo punto, versando l’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, può rivalutarli senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione. L’eventuale futuro ritorno alla contabilità ordinaria non determinerà l’obbligo di iscrizione di alcuna riserva in sospensione d’imposta.
E' prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della rivalutazione compiuta a fianco della compilazione tipica della stessa da farsi per le contabilità semplificate.
E' inoltre prevista la bollatura e vidimazione presso l'Agenzia delle Entrate di un apposito prospetto (a schema libero) da cui risultino il costo dell'immobile e la rivalutazione effettuata.
E' evidente dunque il vantaggio rispetto a chi deve affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione per poter pervenire alla definitiva distribuzione ai soci.
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20 luglio 2009
Chiusura estiva dello studio.
Avvisiamo che dal giorno 05 agosto al giorno 02 settembre lo studio resterà chiuso per la pausa estiva.
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03 luglio 2009
INDENNITA' DI CLIENTELA AGENTI - DEDUCIBILE: 2009 dietrofront della Cassazione
Con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha modificato precedenti propri pronunciamenti in tema di deducibilità dell'accantonamento al fondo di indennità di clientela degli agenti.
Secondo i giudici è deducibile dall'imprenditore (impresa mandante) l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio.
Determinante per le decisione è stata, come ricordano i giudici nelle motivazioni, la modifica dell'art.1751 c.c., che contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio.
Gli imprenditori negli ultimi anni hanno vissuto più di un ripensamento da parte della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle Entrate (da cui ci si aspetta peraltro un conseguente nuovo filone interpretativo) e si trovano dunque ora a fare i conti con fondi accantonati nel tempo con diversi regimi fiscali di cui si dovrà monitorare attentamente in futuro i relavivi utilizzi e le connesse eventuali variazioni fiscali.
Secondo i giudici è deducibile dall'imprenditore (impresa mandante) l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio.
Determinante per le decisione è stata, come ricordano i giudici nelle motivazioni, la modifica dell'art.1751 c.c., che contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio.
Gli imprenditori negli ultimi anni hanno vissuto più di un ripensamento da parte della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle Entrate (da cui ci si aspetta peraltro un conseguente nuovo filone interpretativo) e si trovano dunque ora a fare i conti con fondi accantonati nel tempo con diversi regimi fiscali di cui si dovrà monitorare attentamente in futuro i relavivi utilizzi e le connesse eventuali variazioni fiscali.
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10 giugno 2009
PROROGA ISTANZA RIMBORSO "10% IRAP": slitta il termine al 14 settembre ?
Parrebbe che sia in corso di approvazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che differisce dal 12 giugno al 14 settembre 2009 la data di attivazione della procedura telematica per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 6 del d.l. n. 185 del 2008 (rimborso Irpef/IRES per deduzione del 10% dell'IRAP).
La proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti.
La proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti.
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06 giugno 2009
Istanze di rimborso IRES ed IRPEF per il 10% IRAP
Con l'art. 6, c. 1, del D.L. n. 185/2008 è stata introdotta, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008 la parziale deducibilità (10%), ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi sostenuti da imprese e da lavoratori autonomi, come componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare all'imposta regionale.
Sono stati predisposti i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: dal 12 giugno sarà possibile effettuare la trasmissione dell'Istanza di rimborso con un software che sarà disponibile solo dal medesimo 12 giugno, e la modalità di accettazione sarà in ordine cronologico e nei limiti di spesa statale fissati dalla citata normativa.
A mio modesto parere reputo questa repentina approvazione e le date fissate in questo periodo già pregno di scadenze fiscali, una presa in giro del contribuente che si troverà ancora una volta di fronte all'ennesima rincorsa. Una situazione sicuramente di netta violazione della civiltà fiscale.
Sono stati predisposti i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: dal 12 giugno sarà possibile effettuare la trasmissione dell'Istanza di rimborso con un software che sarà disponibile solo dal medesimo 12 giugno, e la modalità di accettazione sarà in ordine cronologico e nei limiti di spesa statale fissati dalla citata normativa.
A mio modesto parere reputo questa repentina approvazione e le date fissate in questo periodo già pregno di scadenze fiscali, una presa in giro del contribuente che si troverà ancora una volta di fronte all'ennesima rincorsa. Una situazione sicuramente di netta violazione della civiltà fiscale.
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23 aprile 2009
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI ART. 96 TUIR: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 19 del 21/04/09 in tema di riforma delle indeducibilità Irpef ed Ires degli interessi passivi.
La disamina è quantomai ampia, ma quello che mi preme qui esaminare è la questione degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali e della loro "considerabilità" o meno a decurtazione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR (soggetti Ires).
Già su questo blog esprimevo la mia personale opinione in merito alla problematica:
qui potete leggere il post.
Purtroppo esprimevo la mia preoccupazione a che l'Agenzia, in fase interpretativa, assumesse una posizione restrittiva, magari adagiandosi sui principi contabili nazionali e senza considerare invece la realtà finanziaria delle regolazioni monetarie di operazioni commerciali.
Così è stato.
L'Agenzia ha chiarito, che a suo giudizio la norma deve essere interpretata consentendo di considerare solo gli interessi impliciti compresi in crediti commerciali a scadenza differita nel medio-lungo periodo.
In realtà tale affermazione non è chiara... sarebbe stato più semplice dire oltre i 12 mesi e non ricorrere a formule a loro volta interpretabili. Leggendo poi più oltre, nel medesimo paragrafo, si trova che tali interessi attivi sono "sempre" computabili.
Insomma una interpretazione per nulla chiara... forse, mi spingo a dire, volutamente lasciata poco chiara, ma che comunque fa propendere per una esclusione dal calcolo degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali di breve durata (sotto i 12 mesi ?).
Insomma un non senso finanziario... come chiedere ad un istituto di credito di essere finanziati gratuitamente sol perchè la durata del prestito sarebbe magari di solo un mese.
Ma tant'è... e con questa interpretazione i contribuenti si troveranno a ragionare ed a pagare imposte.
Una norma al limite del paradossale... sia per la situazione ecomonica in cui va a dispiegare per la prima volta i propri effetti sia semplicemente ragionando su come in realtà si generi una doppia tassazione... indeducibilità di interessi passivi per l'impresa e tassabilità dei medesimi interessi ricevuti dalle banche finanziatrici.
La disamina è quantomai ampia, ma quello che mi preme qui esaminare è la questione degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali e della loro "considerabilità" o meno a decurtazione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR (soggetti Ires).
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Purtroppo esprimevo la mia preoccupazione a che l'Agenzia, in fase interpretativa, assumesse una posizione restrittiva, magari adagiandosi sui principi contabili nazionali e senza considerare invece la realtà finanziaria delle regolazioni monetarie di operazioni commerciali.
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L'Agenzia ha chiarito, che a suo giudizio la norma deve essere interpretata consentendo di considerare solo gli interessi impliciti compresi in crediti commerciali a scadenza differita nel medio-lungo periodo.
In realtà tale affermazione non è chiara... sarebbe stato più semplice dire oltre i 12 mesi e non ricorrere a formule a loro volta interpretabili. Leggendo poi più oltre, nel medesimo paragrafo, si trova che tali interessi attivi sono "sempre" computabili.
Insomma una interpretazione per nulla chiara... forse, mi spingo a dire, volutamente lasciata poco chiara, ma che comunque fa propendere per una esclusione dal calcolo degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali di breve durata (sotto i 12 mesi ?).
Insomma un non senso finanziario... come chiedere ad un istituto di credito di essere finanziati gratuitamente sol perchè la durata del prestito sarebbe magari di solo un mese.
Ma tant'è... e con questa interpretazione i contribuenti si troveranno a ragionare ed a pagare imposte.
Una norma al limite del paradossale... sia per la situazione ecomonica in cui va a dispiegare per la prima volta i propri effetti sia semplicemente ragionando su come in realtà si generi una doppia tassazione... indeducibilità di interessi passivi per l'impresa e tassabilità dei medesimi interessi ricevuti dalle banche finanziatrici.
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16 aprile 2009
DEDUZIONE IRES / IRPEF 10% IRAP: emessa la circolare interpretativa
Con Circolare 16/E del 14 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative della nuova deduzione concessa da Ires od Irpef (a seconda dei contribuenti) di un importo pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.
Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.
Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)
La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:
Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110
E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.
Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.
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- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)
La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:
Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110
E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.
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