Con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha modificato precedenti propri pronunciamenti in tema di deducibilità dell'accantonamento al fondo di indennità di clientela degli agenti.
Secondo i giudici è deducibile dall'imprenditore (impresa mandante) l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio.
Determinante per le decisione è stata, come ricordano i giudici nelle motivazioni, la modifica dell'art.1751 c.c., che contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio.
Gli imprenditori negli ultimi anni hanno vissuto più di un ripensamento da parte della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle Entrate (da cui ci si aspetta peraltro un conseguente nuovo filone interpretativo) e si trovano dunque ora a fare i conti con fondi accantonati nel tempo con diversi regimi fiscali di cui si dovrà monitorare attentamente in futuro i relavivi utilizzi e le connesse eventuali variazioni fiscali.