L'Agenzia delle Entrate ha fornito con propria circolare n. 60/E del 28 attobre 2008 i primi chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione dell'IRAP per le imprese individuali e società di persone.
Ricordiamo che l'ultima riforma dell'IRAP separata le imprese tra società di capitali e società di persone e imprese indiviaduali. Mentre per le prime il calcolo è ora "agganciato" più fortemente alle risultanze del bilancio, per le seconde e terze resta un calcolo da farsi a partire dalle regole proprie dell'imposta ed integrate dalle norme del TUIR.
Residua l'opzione concessa alle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria di optare per il metodo nuovo proprio delle società di capitali. L'opzione si esercita telematicamente, quest'anno entro l'imminente 31 ottobre 2008.
Interessantissima occasione per effettuare una pianificazione fiscale con il proprio consuelnte viste ad esempio le diverse imponibilità di alcune componenti di reddito anche legate a riorganizzazione delle imprese.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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29 ottobre 2008
Circolare Irap per le nuove modalità di tassazione per imprese e società di persone
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05 aprile 2008
Società di persone e imprese individuali in contabilità semplificata: il modello per la nuova Irap
Società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare il valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole utilizzate dalle società di capitali e dagli enti non commerciali. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate con apposito modello disponibile sul sito internet. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione, utilizzando il software COMIRAP, presto disponibile gratuitamente on line. Per il periodo d'imposta 2008 la comunicazione va inviata entro 60 giorni a partire dal 31 marzo (data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del modello sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate). L'opzione per il regime è irrevocabile per tre periodi d'imposta e al termine di questi si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca da comunicare con medesimo modello.
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25 gennaio 2008
Finanziaria 2008: imprenditori individuali e soci di società di persone - tassazione separata al 27,50%
Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone di tassare separatamente i redditi (di impresa o partecipazione) con una unica aliquota del 27,50% a patto che tali redditi tassati separatamente non siano prelevati o distribuiti.
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
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