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09 marzo 2009

AUTOFATTURA OMESSA: sanzioni pesanti.

L'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle sanzioni per omessa autofatturazione delle operazioni che lo richiedano ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72.

Qui si può leggere la risoluzione n. 56 del 06/06/2009.

In sintesi la sanzione applicabile risulta essere quella dal 100% al 200% dell'Iva non documentata con il meccanismo dell'autofatturazione.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea facendolo proprio un princio fissato da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE secondo il quale la detrazione dell'Iva resta comunque possibile e dunque non diviene una sanzione accessoria (nel caso tale detrazione fosse stata negata).

La risoluzione, che reputo non si distingua per chiarezza espositiva, non può certo esprimersi contro principi sovranazionali immediatamente applicabili in Italia e per di più non tiene in considerazione due fondamentali, a mio giudizio, considerazioni:
- il principio di proporzionalità cui le sanzioni devono essere conformate secondo la disciplina comunitaria dell'Iva;
- il fatto che esistono spesso e volentieri fattispecie in cui dalla omessa autofatturazione nessun danno discenda comunque all'Erario.

Si pensi al caso di una omessa autofatturazione su provvigioni per royalties estere. Autofattura, doppia registrazione, Iva a debito ed Iva a credito... risultato assolutamente neutro... nessun danno all'Erario... eppure dal 100% al 200% di sanzione per l'imposta non documentata.
Nessun danno all'attività di controllo... la fattura estera è infatti registrata in contabilità generale, ha subito magari ritenute certificate, è stata pagata con movimento bancario... insomma direi una omissione meramente formale.

La proprozionalità ?

25 gennaio 2007

Fianziaria 2007: inasprimento studi di settore

L'art. 1, c. 13-27 della Legge finanziaria 2007 introduce una radicale revisione della normativa in tema di studi di settore. Tra le altre disposizioni segnaliamo in particolare:

- introdotta una maggiore forza presuntiva per le risultanze degli studi preliminare all’effettuazione degli accertamenti;
- ridotte le cause di esclusione dagli studi di settore;
- introdotta una "franchigia di accertamento" per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi, salvo il caso di compilazione dei modelli errata e sanzionabile;
- previsti indici minimi di vitalità per le società di capitale che iniziano ex novo un’attività;
- introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell’ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi di settore.

Alcune delle predette disposizioni in tema di studi di settore sono già applicabili per il periodo d’imposta 2006.

Lo Studio Commerciale in Como resta a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.