L'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle sanzioni per omessa autofatturazione delle operazioni che lo richiedano ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72.
Qui si può leggere la risoluzione n. 56 del 06/06/2009.
In sintesi la sanzione applicabile risulta essere quella dal 100% al 200% dell'Iva non documentata con il meccanismo dell'autofatturazione.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea facendolo proprio un princio fissato da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE secondo il quale la detrazione dell'Iva resta comunque possibile e dunque non diviene una sanzione accessoria (nel caso tale detrazione fosse stata negata).
La risoluzione, che reputo non si distingua per chiarezza espositiva, non può certo esprimersi contro principi sovranazionali immediatamente applicabili in Italia e per di più non tiene in considerazione due fondamentali, a mio giudizio, considerazioni:
- il principio di proporzionalità cui le sanzioni devono essere conformate secondo la disciplina comunitaria dell'Iva;
- il fatto che esistono spesso e volentieri fattispecie in cui dalla omessa autofatturazione nessun danno discenda comunque all'Erario.
Si pensi al caso di una omessa autofatturazione su provvigioni per royalties estere. Autofattura, doppia registrazione, Iva a debito ed Iva a credito... risultato assolutamente neutro... nessun danno all'Erario... eppure dal 100% al 200% di sanzione per l'imposta non documentata.
Nessun danno all'attività di controllo... la fattura estera è infatti registrata in contabilità generale, ha subito magari ritenute certificate, è stata pagata con movimento bancario... insomma direi una omissione meramente formale.
La proprozionalità ?