LAgenzia delle Entrate conferma la legittimità dello scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta con la risoluzione n. 68/E del 19/03/2009.
Lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate dal sostituto d’imposta che ha erogato i compensi soggetti, sarà possibile, per professionisti ed imprese, conservando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella incassata al netto della ritenuta subita.
La risoluzione in pratica amplia la nozione di “certificazioni richieste ai contribuenti”, contenuta nell’art.36-ter del DPR n.600/73. La nuova modalità "allargata" prevede, per giustificare lo scomputo delle ritenute subite nel modello Unico, l’esibizione sia della fattura che della relativa documentazione, proveniente da banche e similari, idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta.
Qualora, successivamente, fattura e documentazione siano prodotte in sede di
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che ha proceduto allo scomputo.