L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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14 giugno 2008
LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E
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10 giugno 2008
CIRCOLARE IRAP PROFESSIONISTI: nell'attesa intervengono i Dottori Commercialisti
In attesa che venga emanata dall'Agenzia delle Entrate la tanto attesa circolare che illustrerà i parametri di esclusione dei piccoli professionisti privi di autonoma organizzazione dall'IRAP, l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene con una propria circolare in cui si cerca di chiarire l'argomento IRAP.
I Dottori Commercialisti sviscerano la problematica traendo spunto e riferimento dalla numerosissima giurisprudenza, anche di Cassazione, che si è ormai stratificata. Danno il loro punto di vista su quali siano i parametri di esclusione dall'Irap.
A questo punto si è in attesa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'IRAP dei professionisti privi di organizzazione, per fare il punto della situazione con i vari punti di vista e decidere i comportamenti anche nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 (redditi 2007) e relativi versamenti.
Qui la circolare sull'Irap dei professionisti emanata dai Dottori Commercialisti.
I Dottori Commercialisti sviscerano la problematica traendo spunto e riferimento dalla numerosissima giurisprudenza, anche di Cassazione, che si è ormai stratificata. Danno il loro punto di vista su quali siano i parametri di esclusione dall'Irap.
A questo punto si è in attesa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'IRAP dei professionisti privi di organizzazione, per fare il punto della situazione con i vari punti di vista e decidere i comportamenti anche nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 (redditi 2007) e relativi versamenti.
Qui la circolare sull'Irap dei professionisti emanata dai Dottori Commercialisti.
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06 giugno 2008
IRAP dei piccoli professionisti: annunciata ancora una volta la circolare
La stampa specializzata ha annunciato nuovamente l'imminente emanazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito alla questione dei profiessionisti privi di organizzazione e della loro esclusione dall'Irap.
Sembra dunque che finalmente l'Agenzia prenda atto e cerchi di riassumere i principi delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha visto vittoriosi i contribuenti nella maggior parte dei casi.
L'emanazione dovrebbe precedere la data di versamento delle imposte onde consentire ai contribuenti di assumere decisioni consapevoli.
Sembra dunque che finalmente l'Agenzia prenda atto e cerchi di riassumere i principi delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha visto vittoriosi i contribuenti nella maggior parte dei casi.
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04 febbraio 2008
IRAP dei piccoli professionisti: annunciata la circolare
La stampa specializzata in questi giorni ha annunciato l'imminente pubblicazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate sul tema dei piccoli professionisti privi di organizzazione e sulla loro esclusione dall'ambito applicativo dell'IRAP.
In realtà la circolare darebbe istruzioni agli uffici periferici dell'Agenzia per individuare concretamente i soggetti esclusi dall'IRAP e dunque non agire in caso di mancato versamento dell'imposta e/o per decidere circa la prosecuzione dei contenziosi già in atto che spesso vedono l'Agenzia soccombente.
In realtà la circolare darebbe istruzioni agli uffici periferici dell'Agenzia per individuare concretamente i soggetti esclusi dall'IRAP e dunque non agire in caso di mancato versamento dell'imposta e/o per decidere circa la prosecuzione dei contenziosi già in atto che spesso vedono l'Agenzia soccombente.
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25 gennaio 2008
Finanziaria 2008: Bonus per l’aggregazione di professionisti in studi associati
Gli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il SSN) poste in essere nel periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione.
Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· beni mobili ed arredi specifici;
· attrezzature informatiche;
· macchine d’ufficio;
· impianti ed attrezzature varie;
· programmi informatici;
· brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
· spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Le disposizioni attendono l’autorizzazione della commissione UE.
Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· beni mobili ed arredi specifici;
· attrezzature informatiche;
· macchine d’ufficio;
· impianti ed attrezzature varie;
· programmi informatici;
· brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
· spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
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10 ottobre 2007
Promotori finanziari soggetti ad Irap secondo l'Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i promotori finanziari, in quanto produttori di reddito d'impresa (non di reddito di lavoro autonomo) sono soggetti passivi Irap.
La Risoluzione n.254/2007 dell'Agenzia, dopo richiamo alla sentenza n.3678/2007 della Cassazione, sottolinea che per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è connaturato alla stessa dell'attività svolta (ex art.2082 c.c.)
Sussiste pertanto sempre il presupposto idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.
Si segnala la presa di posizione critica di associazioni di categoria dei promotori finanziari apparsa sulla stampa specializzata.
La Risoluzione n.254/2007 dell'Agenzia, dopo richiamo alla sentenza n.3678/2007 della Cassazione, sottolinea che per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è connaturato alla stessa dell'attività svolta (ex art.2082 c.c.)
Sussiste pertanto sempre il presupposto idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.
Si segnala la presa di posizione critica di associazioni di categoria dei promotori finanziari apparsa sulla stampa specializzata.
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20 marzo 2007
In Unico i requisiti per il rimborso Irap (Cassazione)
La Corte di Cassazione ha sentenziato che la dichiarazione dei redditi del contribuente,
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
Sentenza n. 5011 del 05 marzo 2007.
Presso lo Studio Commercialista in Como maggiori approfondimenti.
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
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27 febbraio 2007
IRAP dei "piccoli": bocciatura dalla Cassazione
Con 11 sentenze dell’8 febbraio 2007, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha dato importanti indicazioni sull’assoggettamento all’Irap dei professionisti.
Tra i principi fatti propri nei vari pronunciamenti, emerge che:
- perché vi sia autonoma organizzazione occorre che il professionista sia sotto
qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni
strumentali eccedenti le quantità che secondo la norma, costituiscono il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro di terzi;
- i contribuenti che hanno presentato richiesta di condono non possono ottenere il
rimborso dell’Irap;
- l’Irap non è assimilabile ad altre imposte come l’Ilor, l’Iciap, l’Iva e imposte sui
redditi.
Tra i principi fatti propri nei vari pronunciamenti, emerge che:
- perché vi sia autonoma organizzazione occorre che il professionista sia sotto
qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni
strumentali eccedenti le quantità che secondo la norma, costituiscono il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro di terzi;
- i contribuenti che hanno presentato richiesta di condono non possono ottenere il
rimborso dell’Irap;
- l’Irap non è assimilabile ad altre imposte come l’Ilor, l’Iciap, l’Iva e imposte sui
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11 dicembre 2006
Imposte dirette: reddito d’impresa - Indeducibilità spese per servizi resi da professionisti domiciliati in Stati a regime fiscale privilegiato
Il Decreto 262/06 introduce il comma 12-bis nell’articolo 110 del Tuir, estendendo alle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti, domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, il regime di indeducibilità, già previsto agli effetti del reddito d’impresa per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente nei medesimi territori. La società interessata, ai fini della deducibilità dall’Ires, può fornire la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione e la concreta esecuzione dell’operazione stessa.
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