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18 luglio 2008

Detassazione degli straordinari: circolare di Ministero del lavoro ed Agenzia delle Entrate con i chiarimenti

E' partita il 1° luglio l'agevolazione fiscale che consente sino al 31 dicembre 2008 l'applicazione (in via sperimentale) di una imposta sostitutiva pari al solo 10% sui premi di produttività e straordinari per i lavoratori appartenenti al settore privato.

E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:

- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.

- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto

In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.

E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.

28 gennaio 2008

Finanziaria 2008: estromissione agevolata dell'immobile dall'impresa

Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.

Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.