Con l'art. 6, c. 1, del D.L. n. 185/2008 è stata introdotta, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008 la parziale deducibilità (10%), ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi sostenuti da imprese e da lavoratori autonomi, come componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare all'imposta regionale.
Sono stati predisposti i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: dal 12 giugno sarà possibile effettuare la trasmissione dell'Istanza di rimborso con un software che sarà disponibile solo dal medesimo 12 giugno, e la modalità di accettazione sarà in ordine cronologico e nei limiti di spesa statale fissati dalla citata normativa.
A mio modesto parere reputo questa repentina approvazione e le date fissate in questo periodo già pregno di scadenze fiscali, una presa in giro del contribuente che si troverà ancora una volta di fronte all'ennesima rincorsa. Una situazione sicuramente di netta violazione della civiltà fiscale.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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06 giugno 2009
Istanze di rimborso IRES ed IRPEF per il 10% IRAP
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14 giugno 2008
LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E
L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
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19 febbraio 2008
Ritenute in eccesso: rimborso possibile senza dichiarazione
Con la risoluzione n.25/E del 30/01/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in assenza della dichiarazione per legittima causa di esonero, per avere il rimborso delle maggiori ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, il contribuente può presentare apposita istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell’art.38 del DPR n.602/73. Il contribuente allegherà all’istanza una copia della documentazione e un prospetto di sintesi dei calcoli.
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16 gennaio 2008
Finanziaria 2008: crediti Iva infrannuali e istanza telematica
Semplificata la procedura per la gestione dei crediti Iva infrannuali, mediante la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti.
Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.
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29 marzo 2007
Rinvio elenco clienti e fornitori e modello rimborsi Iva auto
E' di questi giorni l'incalzare di alcune notizie ed anticipazioni di stampa, parzialmente confermate da comunicati stampa Ministeriali, che ci si appresta a concedere un rinvio a due nuovi adempimenti che vederebbero naturale scadenza in questi giorni:
- Elenco clienti e fornitori
- Procedura di rimborso Iva sulle auto (a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia UE)
Vi terremo informati sugli sviluppi.
- Elenco clienti e fornitori
- Procedura di rimborso Iva sulle auto (a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia UE)
Vi terremo informati sugli sviluppi.
20 marzo 2007
In Unico i requisiti per il rimborso Irap (Cassazione)
La Corte di Cassazione ha sentenziato che la dichiarazione dei redditi del contribuente,
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
Sentenza n. 5011 del 05 marzo 2007.
Presso lo Studio Commercialista in Como maggiori approfondimenti.
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
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14 novembre 2006
Recupero Iva non detratta sulle auto aziendali
Le istanze di rimborso dell'IVA che negli anni passati non è stata detratta a causa della allora vigente disciplina, ora censurata dalla Corte di Giustizia UE, dovranno essere inviate telematicamente entro il 15 aprile 2007.
Il Governo ha emanato il D.L. n. 258/06 che disegna le modalità relative alla richiesta del rimborso IVA autovetture.
Ricordiamo che il rimborso riguarderà l'IVA sui costi di acquisizione di autovetture ed i relativi costi di gestione non detratta fino al 13 settembre scorso.
Sono attesi ulteriori provvedimenti inerenti le percentuali di rimborso applicabili alle richieste di rimborso ed eventualmente alla futura disciplina a regime della detraibilità dell'IVA.
Il Governo ha emanato il D.L. n. 258/06 che disegna le modalità relative alla richiesta del rimborso IVA autovetture.
Ricordiamo che il rimborso riguarderà l'IVA sui costi di acquisizione di autovetture ed i relativi costi di gestione non detratta fino al 13 settembre scorso.
Sono attesi ulteriori provvedimenti inerenti le percentuali di rimborso applicabili alle richieste di rimborso ed eventualmente alla futura disciplina a regime della detraibilità dell'IVA.
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