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18 luglio 2008

Detassazione degli straordinari: circolare di Ministero del lavoro ed Agenzia delle Entrate con i chiarimenti

E' partita il 1° luglio l'agevolazione fiscale che consente sino al 31 dicembre 2008 l'applicazione (in via sperimentale) di una imposta sostitutiva pari al solo 10% sui premi di produttività e straordinari per i lavoratori appartenenti al settore privato.

E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:

- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.

- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto

In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.

E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.

11 aprile 2007

Collaborazioni a progetto: se manca il progetto diventa lavoro dipendente

Tribunale di Milano: con due sentenze (depositate il 2 e 5 febbraio 2007) i Giudici hanno inteso l’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi), come norma di presunzione assoluta di subordinazione in tutte quelle ipotesi in cui sia assente il "progetto", oppure questo non sia un "progetto" effettivo.
Secondo i Giudici di Milano, la conversione in lavoro dipendente opera ex lege e la pronuncia giurisdizionale ha valore di mero accertamento della condizione per la sanzione.
Il committente non ha neppure la possibilità di fornire alcuna prova contraria, "essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto". La disciplina è assolutamente chiara e comprensibile: "se non c’è il lavoro a progetto c’è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative". Conseguenza temibile è che non vanno verificate le modalità concrete di svolgimento della collaborazione in quanto se è "esclusa la presenza dell’elemento qualificante, scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato".
Le sentenze sottolineano ancor più, se ve ne fosse stato bisogno, la necessità di intervenire su tutti i contratti di "comodo", riconvertendoli in forme contrattuali più consone alla realtà dei fatti.

Lo studio può dare assistenza alla redazione dei contratti di collaborazione a progetto. Potete visitare il sito web ufficiale tramite i link presenti in questo blog (colonna destra).

20 marzo 2007

In Unico i requisiti per il rimborso Irap (Cassazione)

La Corte di Cassazione ha sentenziato che la dichiarazione dei redditi del contribuente,
che indichi costi inerenti all’attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni
attinenti l'attività propria e beni strumentali, rappresenta un valido supporto documentale per
discernere tra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini
dell’applicazione dell’Irap e l'assenza dello stesso.
Invece, secondo la Suprema Corte, non ostacola l'applicazione dell'imposta il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile (per ragioni giuridiche o personali).
Sentenza n. 5011 del 05 marzo 2007.

Presso lo Studio Commercialista in Como maggiori approfondimenti.