L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 19 del 21/04/09 in tema di riforma delle indeducibilità Irpef ed Ires degli interessi passivi.
La disamina è quantomai ampia, ma quello che mi preme qui esaminare è la questione degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali e della loro "considerabilità" o meno a decurtazione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR (soggetti Ires).
Già su questo blog esprimevo la mia personale opinione in merito alla problematica:
qui potete leggere il post.
Purtroppo esprimevo la mia preoccupazione a che l'Agenzia, in fase interpretativa, assumesse una posizione restrittiva, magari adagiandosi sui principi contabili nazionali e senza considerare invece la realtà finanziaria delle regolazioni monetarie di operazioni commerciali.
Così è stato.
L'Agenzia ha chiarito, che a suo giudizio la norma deve essere interpretata consentendo di considerare solo gli interessi impliciti compresi in crediti commerciali a scadenza differita nel medio-lungo periodo.
In realtà tale affermazione non è chiara... sarebbe stato più semplice dire oltre i 12 mesi e non ricorrere a formule a loro volta interpretabili. Leggendo poi più oltre, nel medesimo paragrafo, si trova che tali interessi attivi sono "sempre" computabili.
Insomma una interpretazione per nulla chiara... forse, mi spingo a dire, volutamente lasciata poco chiara, ma che comunque fa propendere per una esclusione dal calcolo degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali di breve durata (sotto i 12 mesi ?).
Insomma un non senso finanziario... come chiedere ad un istituto di credito di essere finanziati gratuitamente sol perchè la durata del prestito sarebbe magari di solo un mese.
Ma tant'è... e con questa interpretazione i contribuenti si troveranno a ragionare ed a pagare imposte.
Una norma al limite del paradossale... sia per la situazione ecomonica in cui va a dispiegare per la prima volta i propri effetti sia semplicemente ragionando su come in realtà si generi una doppia tassazione... indeducibilità di interessi passivi per l'impresa e tassabilità dei medesimi interessi ricevuti dalle banche finanziatrici.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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23 aprile 2009
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI ART. 96 TUIR: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
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28 giugno 2008
Auto: interessi passivi sui finanziamenti seguono l'art. 164
Riesaminando il contenuto della Circolare n. 47/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ci si accorge di una interpretazione che potrebbe avere ulteriore impatto sui calcoli fiscali dei contribuenti.
L'Agenzia afferma che: gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti contratti per all’acquisto di autoveicoli, sono deducibili nei limiti previsti dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) in quanto, tale articolo, stabilisce una disciplina di carattere generale.
Quindi gli interessi passivi sono deducibili al pari di altri costi di gestione delle autovetture:
- veicoli strumentali: 100%;
- veicoli promiscui: 40%;
- veicoli in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: 90%.
I contribuenti dovranno dunque verificare sempre gli interessi connessi ai singoli finanziamenti ed, a logica, anche dei contratti di leasing onde operare la corretta deduzione.
Da notare l'impostazione diametralmente opposta tenuta dalla Agenzia in questa occasione rispetto alla nota vicenda degli interessi passivi sostenuti per la parte attribuibile alle "quote terreno" contenute negli immobili acquistati. In quell'occasione, era stato affermato, in maniera assolutamente condivisibile, che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili erano comunque deducibili anche per la parte ipoteticamente riferibile alla "quota terreno" su cui i fabbricati insistevano, nonostante l'eventuale ammortamento di quest'ultima fosse integralmente indeducibilie.
L'Agenzia afferma che: gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti contratti per all’acquisto di autoveicoli, sono deducibili nei limiti previsti dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) in quanto, tale articolo, stabilisce una disciplina di carattere generale.
Quindi gli interessi passivi sono deducibili al pari di altri costi di gestione delle autovetture:
- veicoli strumentali: 100%;
- veicoli promiscui: 40%;
- veicoli in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: 90%.
I contribuenti dovranno dunque verificare sempre gli interessi connessi ai singoli finanziamenti ed, a logica, anche dei contratti di leasing onde operare la corretta deduzione.
Da notare l'impostazione diametralmente opposta tenuta dalla Agenzia in questa occasione rispetto alla nota vicenda degli interessi passivi sostenuti per la parte attribuibile alle "quote terreno" contenute negli immobili acquistati. In quell'occasione, era stato affermato, in maniera assolutamente condivisibile, che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili erano comunque deducibili anche per la parte ipoteticamente riferibile alla "quota terreno" su cui i fabbricati insistevano, nonostante l'eventuale ammortamento di quest'ultima fosse integralmente indeducibilie.
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12 gennaio 2008
Finanziaria 2008: nuovo meccanismo di indeducibilità interessi passivi
Soggetti Ires
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).
Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.
Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.
Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).
Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.
Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.
Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
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02 luglio 2007
Detrazione Iva auto al 40%
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L-165/33 del 27 giugno 2007 della decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza l’Italia in tal senso entra pienamente in vigore la limitazione al 40% della detraibilità dell’Iva assolta sui costi di acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, carburante, lavaggio ecc. delle autovetture da parte dei soggetti passivi Iva diversi dagli agenti di commercio e da chi ne faccia un uso qualificante della propria attività (noleggiatori, taxisti, scuole guida ecc.).
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
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