Con circolare dell'Unioncamere viene definito ufficialmente il il rinvio dell'entrata in vigore dello standard XBRL per il deposito dei bilanci di esercizio.
Unioncamere ha diffuso il 24 febbraio 2009 una circolare con cui si precisa che la data a partire dalla quale diverrà obbligatoria l’applicazione del nuovo formato elettronico XBRL per il deposito del bilancio di esercizio, è fissata al 16 febbraio 2009.
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 potranno dunque essere depositati con le vecchie modalità, mentre il formato elettronico elaborabile XBRL si applicherà alle società che chiudono il bilancio a partire dal 16 febbraio di quest’anno.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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04 marzo 2009
XBRL RINVIATO: Non si applica al bilancio 2008
17 febbraio 2009
REDDITOMETRO: aggiornamento 2008 - 2009
L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 11.02.2009 ha aggiornato la tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 10.09.92, inerente i calcoli presuntivi dell’imposta dovuta per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
L'Agenzia provvede periodicamente (ogni due anni) ad aggiornare i parametri di calcolo del c.d. "redditometro" sulla base delle variazioni ISTAT.
Per il periodo giugno 1992 - giugno 2008, l’ISTAT ha comunica una variazione in aumento del 56,2%. Il provvedimento cambia, pertanto, i valori di riferimento di alcuni elementi considerati per il calcolo dei redditi presuntivamente conseguiti nei periodi d'imposta 2008 e 2009.
Restano invece invariati i coefficienti di calcolo.
L'Agenzia provvede periodicamente (ogni due anni) ad aggiornare i parametri di calcolo del c.d. "redditometro" sulla base delle variazioni ISTAT.
Per il periodo giugno 1992 - giugno 2008, l’ISTAT ha comunica una variazione in aumento del 56,2%. Il provvedimento cambia, pertanto, i valori di riferimento di alcuni elementi considerati per il calcolo dei redditi presuntivamente conseguiti nei periodi d'imposta 2008 e 2009.
Restano invece invariati i coefficienti di calcolo.
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09 gennaio 2009
55%: detrazione per le spese del 2008, il modello non è ancora approvato.
Il Decreto legge anticrisi (D.L. 185/2008) ha apportato sogificative modifiche alla fruibilità della detrazione fiscali per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico su edifici esistenti (conosciuta come detrazione 55%).
La fruizione anche per il 2008 vede, nel testo normativo, una limitazione quanto a risorse disponibili ed una preventiva domanda obbligatoria da presentarsi a partire dal 15 gennaio 2009 (per le spese 2008).
Ad oggi non risulta ancora approvato il provvedimento con l'approvazione del modello. Neppure sono stati predisposti gli appositi canali telematici per la nuova procedura.
E' segno che il Governo e Tremonti in particolare si apprestano a confermare così come era la detrazione per il 2008 ??? Senza restrizioni o domande preliminari ???
Vedremo.
La fruizione anche per il 2008 vede, nel testo normativo, una limitazione quanto a risorse disponibili ed una preventiva domanda obbligatoria da presentarsi a partire dal 15 gennaio 2009 (per le spese 2008).
Ad oggi non risulta ancora approvato il provvedimento con l'approvazione del modello. Neppure sono stati predisposti gli appositi canali telematici per la nuova procedura.
E' segno che il Governo e Tremonti in particolare si apprestano a confermare così come era la detrazione per il 2008 ??? Senza restrizioni o domande preliminari ???
Vedremo.
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16 dicembre 2008
S. Natale 2008

Comunichiamo ai Sig. Clienti ed agli Utenti di questo sito web che lo Studio Paolo Malagoli resterà chiuso per la pausa natalizia dal 24.12.2008 al 06.01.2009.
Auguriamo a Tutti Voi un sereno Natale ed un felice anno 2009.
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21 novembre 2008
PERDITE SU CREDITI: deducibili durante tutta la durata della procedura concorsuale
Con Norma di Comportamento n. 172 del 01/11/2008 dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti (ex Associazione Dottori Commercialisti di Milano) è entarta nel merito della disciplina fiscale delle predite su crediti.
L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.
Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).
L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.
Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).
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17 novembre 2008
Provvigioni di agenzia e intermediazione: regime Iva per quelle estere nella risoluzione 437/2008
L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 437 del 12/11/2008, ha ricapitolato il corretto regime ai fini Iva delle prestazioni di agenzia e intermediazione, rese da soggetti non residenti relative alla commercializzazione di beni mobili, di cessioni all’esportazione, di cessioni intracomunitarie e di cessioni che si perfezionano al di fuori del territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.
A parere dell'agenzia, nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e nelle esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario, le prestazioni di intermediazione sono considerate territorialmente rilevanti in Italia.
A parere dell'agenzia, nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e nelle esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario, le prestazioni di intermediazione sono considerate territorialmente rilevanti in Italia.
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11 novembre 2008
Relazione sulla gestione: le novità spiegate dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti
L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha pubblicato il Documento n. 1 del 2008 in cui spiega alcune delle più recenti novità introdotte a proposito di Relazione sulla Gestione.
Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stata attuata parzialmente la direttiva comunitaria n. 51/2003 che, tra le altre cose, è intervenuta sulla disciplina della Relazione sulla gestione (documento da allegare ai bilanci di esercizio redatti in forma estesa).
Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stata attuata parzialmente la direttiva comunitaria n. 51/2003 che, tra le altre cose, è intervenuta sulla disciplina della Relazione sulla gestione (documento da allegare ai bilanci di esercizio redatti in forma estesa).
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29 ottobre 2008
Tremonti: rotta la linea di sviluppo
Roma, 29 ottobre 2008
Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno, ha affermato che la crisi in atto è una crisi sicuramente globale, "non c'e' dubbio". Egli ha poi proseguito spiegando che: "che si tratti di recessione è una formula ottimistica ed eufemistica. Piuttosto c'è l'impressione che qualcosa di diverso stia avvenendo, è una rottura della linea di sviluppo".
Secondo Giulio Tremonti la crisi in atto non è certamente da considerare un fenomeno "di ciclo. E' la globalizzazione -ha proseguito Tremonti- che sta provocando la situazione in cui ci troviamo".
Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno, ha affermato che la crisi in atto è una crisi sicuramente globale, "non c'e' dubbio". Egli ha poi proseguito spiegando che: "che si tratti di recessione è una formula ottimistica ed eufemistica. Piuttosto c'è l'impressione che qualcosa di diverso stia avvenendo, è una rottura della linea di sviluppo".
Secondo Giulio Tremonti la crisi in atto non è certamente da considerare un fenomeno "di ciclo. E' la globalizzazione -ha proseguito Tremonti- che sta provocando la situazione in cui ci troviamo".
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28 luglio 2008
Scadenze rinviate al 20 agosto: modelli F24
La stampa specializzata di sabato 26 luglio 2008 da notizia del rinvio al 20 di agosto delle scadenze di versamento da effettuarsi con modello F24 (il cui termine ordinario sarebbe il 16 agosto).
I contribuenti avranno dunque tempo sino al 20 di agosto per i versamenti da effettuarsi con modello F24 di imposte (Iva, ritenute, imposte dirette ecc.), contributi, Inail ecc.
Nessuna proroga è invece disposta per i versamenti con modelli F23.
Ricordiamo che anche la presentazione del modello Intrastat mensile relativo alle operazioni del mese di luglio non verrà presentato entro il giorno 20 di agosto, ma entro il giorno 6 settembre.
I contribuenti avranno dunque tempo sino al 20 di agosto per i versamenti da effettuarsi con modello F24 di imposte (Iva, ritenute, imposte dirette ecc.), contributi, Inail ecc.
Nessuna proroga è invece disposta per i versamenti con modelli F23.
Ricordiamo che anche la presentazione del modello Intrastat mensile relativo alle operazioni del mese di luglio non verrà presentato entro il giorno 20 di agosto, ma entro il giorno 6 settembre.
15 luglio 2008
Studi di settore: arriva la circolare 4 del 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti
Pubblicata qui la Circolare numero 4 del 16 luglio 2008 da parte dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.
Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.
Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.
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26 giugno 2008
"Manovra d'estate": novità dal Decreto Legge 112 del 2008
E' entrato in vigore il 25 giugno 2008 il decreto legge del Governo n. 112. Si attende dunque la conversione in Legge come di consueto.
Sotto il profilo fiscale / aziendale sono da segnalare alcune norme di interesse:
Soglia per pagamenti in contanti, assegni trasferibili e libretti di risparmio al portatore: scesa a 5.000 euro dal 30 aprile 2008, torna a 12.500.
Codice fiscale del girante sugli assegni trasferibili: è abrogato l'obbligo di inserirlo.
Professionisti: abrogati i limiti agli incassi in contanti (non più dunque massimo 500 euro dal 1° luglio 2008 come da precedente norma e nostro topic di qualche giorno fa) ed al transito obbligatorio delle somme sul conto corrente del professionista.
Elenco clienti e fornitori: cancellato l'obbligo di presentazione, scompare dunque l'adempimento.
Studi di settore: i modelli dovranno essere approvati entro il 30 settembre dell'anno cui saranno applicabili e non più, come accade adesso, nell'anno successivo.
Sotto il profilo fiscale / aziendale sono da segnalare alcune norme di interesse:
Soglia per pagamenti in contanti, assegni trasferibili e libretti di risparmio al portatore: scesa a 5.000 euro dal 30 aprile 2008, torna a 12.500.
Codice fiscale del girante sugli assegni trasferibili: è abrogato l'obbligo di inserirlo.
Professionisti: abrogati i limiti agli incassi in contanti (non più dunque massimo 500 euro dal 1° luglio 2008 come da precedente norma e nostro topic di qualche giorno fa) ed al transito obbligatorio delle somme sul conto corrente del professionista.
Elenco clienti e fornitori: cancellato l'obbligo di presentazione, scompare dunque l'adempimento.
Studi di settore: i modelli dovranno essere approvati entro il 30 settembre dell'anno cui saranno applicabili e non più, come accade adesso, nell'anno successivo.
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14 giugno 2008
LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E
L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
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08 maggio 2008
Annuario 2008 del contribuente
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul suo sito la nuova versione 2008 della guida del contribuente:
Annuario del Contribuente 2008
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27 febbraio 2008
Regime dei Minimi: pubblicata la terza circolare (Circolare 13 dell'Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare con alcuni chiarimenti interpretativi del nuovo regime dei "contribuenti minimi" o, più semplicemente "regime dei minimi".
Ricordiamo la cautela con cui si deve valutare il presente regime fiscale.
La si può trovare cliccando qui.
Ricordiamo la cautela con cui si deve valutare il presente regime fiscale.
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14 febbraio 2008
Il regime "Contribuenti Minimi" non abroga il "Regime nuove iniziative produttive"
La norma che ha introdotto il "Regime dei contribenti minimi" (Legge 244/2007 - Finanziaria 2008) ha abrogato alcuni regimi fiscali agevolati (es. "Regime della franchigia", "Regime dei contribenti marginali" ecc.), ma ha lasciato "vivere" il "Regime delle nuove iniziative produttive" di cui all'art. 13 della L. 388/2000.
Ciò è confermato non solo dal tenore della norma ma anche dall'approvazione del nuovo modello AA9/9 con cui disporre una nuova iscrizione all'Agenzia delle Entrate. Le recenti circolari ministeriali erano state sicuramente meno chiare sul punto.
La questione non deve essere sottovalutata in quanto il regime gia esistente (nuove iniziative produttive) è spesso più conveniente del nuovo regime dei contribuenti minimi.
Ciò è confermato non solo dal tenore della norma ma anche dall'approvazione del nuovo modello AA9/9 con cui disporre una nuova iscrizione all'Agenzia delle Entrate. Le recenti circolari ministeriali erano state sicuramente meno chiare sul punto.
La questione non deve essere sottovalutata in quanto il regime gia esistente (nuove iniziative produttive) è spesso più conveniente del nuovo regime dei contribuenti minimi.
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06 febbraio 2008
Circolare 5 del 2008 dell'Agenzia delle Entrate sugli Studi di settore
Interessante Circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito agli accertamenti basati su studi di settore e indici di normalità dove viene fatto il punto sullo stato dell'arte del valore di prova dei vari strumenti di accertamento sintetico.
La circolare è consultabile cliccando qui.
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31 gennaio 2008
Finanziaria 2008: modifiche importanti all'IVA
Omessa od irregolare autofatturazione:
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).
Reverse Charge per cessioni di immobili:
il meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione dell’Iva (vedere ns. circolare del 16.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008.
Cessioni di immobili soggette ad Iva e corrispettivi nascosti:
qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
Istanza di rimborso o compensazione Iva trimestrale:
la presentazione della istanza deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.
Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:
· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;
· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);
· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.
· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).
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il meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione dell’Iva (vedere ns. circolare del 16.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008.
Cessioni di immobili soggette ad Iva e corrispettivi nascosti:
qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
Istanza di rimborso o compensazione Iva trimestrale:
la presentazione della istanza deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.
Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:
· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;
· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);
· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.
· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).
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30 gennaio 2008
Finanziaria 2008: IRAP modifiche sostanziali
Oltre alla già detta riduzione della aliquota base Irap al 3,90%, notevoli sono state le modifiche ai meccanismi di calcolo della base imponibile dell’Imposta con differenziazione anche in base alla categoria di contribuenti.
Società di capitali, cooperative, enti commerciali e trust:
Si fa riferimento diretto al bilancio civilistico. La base imponibile è data dalla differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (lettere A e B del conto economico) con esclusione delle voci B.9 (costo del lavoro), B.10.c e .d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (alcuni accantonamenti).
In ogni caso non possono essere dedotti tra gli altri:
· costi per lavoro dipendente, assimilato (es. co.co.co.) e collaborazioni occasionali;
· perdite su crediti;
· Ici;
· Interessi impliciti in canoni di leasing.
Si perdono dunque le variazioni fiscali di diretta derivazione dal calcolo Ires, con il risultato che ad esempio ammortamenti e costi di gestione auto saranno integralmente deducibili ai fini Irap, ma anche le plusvalenze da cessione di immobili saranno imponibili senza possibilità di rateizzazione.
La norma fa specifico riferimento ai principi contabili adottati per individuare la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e di bilancio e dunque la imponibilità delle componenti di reddito.
Imprese individuali, Snc e Sas:
La base imponibile, con le esclusioni specifiche già elencate sopra, è data dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni di magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino, per i servizi, degli ammortamenti, dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali.
Il riferimento per la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale torna alle regole per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per chi è in regime di contabilità ordinaria v’è la possibilità di optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali. L’opzione ha durata pluriennale.
Persone fisiche, società semplici ed equiparate con attività artistica o professionale:
I compensi, le spese e gli altri componenti che incidono sulla determinazione dell’Irap si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Deduzioni e “Cuneo Fiscale”:
Per tutti i soggetti vengono rimodulati gli importi di alcune deduzioni dalla base imponibile Irap.
Dichiarazione e decorrenza:
La dichiarazione Irap abbandona il modello Unico e verrà inviata direttamente alle regioni.
La decorrenza delle presenti modifiche Irap è stabilita dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Società di capitali, cooperative, enti commerciali e trust:
Si fa riferimento diretto al bilancio civilistico. La base imponibile è data dalla differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (lettere A e B del conto economico) con esclusione delle voci B.9 (costo del lavoro), B.10.c e .d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (alcuni accantonamenti).
In ogni caso non possono essere dedotti tra gli altri:
· costi per lavoro dipendente, assimilato (es. co.co.co.) e collaborazioni occasionali;
· perdite su crediti;
· Ici;
· Interessi impliciti in canoni di leasing.
Si perdono dunque le variazioni fiscali di diretta derivazione dal calcolo Ires, con il risultato che ad esempio ammortamenti e costi di gestione auto saranno integralmente deducibili ai fini Irap, ma anche le plusvalenze da cessione di immobili saranno imponibili senza possibilità di rateizzazione.
La norma fa specifico riferimento ai principi contabili adottati per individuare la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e di bilancio e dunque la imponibilità delle componenti di reddito.
Imprese individuali, Snc e Sas:
La base imponibile, con le esclusioni specifiche già elencate sopra, è data dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni di magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino, per i servizi, degli ammortamenti, dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali.
Il riferimento per la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale torna alle regole per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per chi è in regime di contabilità ordinaria v’è la possibilità di optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali. L’opzione ha durata pluriennale.
Persone fisiche, società semplici ed equiparate con attività artistica o professionale:
I compensi, le spese e gli altri componenti che incidono sulla determinazione dell’Irap si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Deduzioni e “Cuneo Fiscale”:
Per tutti i soggetti vengono rimodulati gli importi di alcune deduzioni dalla base imponibile Irap.
Dichiarazione e decorrenza:
La dichiarazione Irap abbandona il modello Unico e verrà inviata direttamente alle regioni.
La decorrenza delle presenti modifiche Irap è stabilita dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
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29 gennaio 2008
REGIME DEI MINIMI: nuove istruzioni
L'Agenzia ha diramato nuove istruzioni per il REGIME DEI MINIMI introdotto con la finanziaria 2008:
Le trovate qui.
Alcuni aspetti e chiarimenti sembrano far capire che in quel regime non è davvero tutto oro quel che luccica e che il legislatore abbia person una occasione di vera novità.
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Alcuni aspetti e chiarimenti sembrano far capire che in quel regime non è davvero tutto oro quel che luccica e che il legislatore abbia person una occasione di vera novità.
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28 gennaio 2008
Finanziaria 2008: estromissione agevolata dell'immobile dall'impresa
Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.
Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.
Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.
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