Dopo aver recentemente informato circa un accordo procedurale avvenuto con la Corea del Sud al fine di facilitare la dimostrazione di non appartenenza alla Black list prevista da TUIR, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito all'attuale disciplina ed in pratica rimanda l'entrata in vigore della nuova "White List".
Nere o bianche, le liste a cui qui si fa riferimento sono i famosi elenchi di stati a fiscalità privilegiata ed a fiscalità ordinaria cui le imprese italiane devono fare attenzione quando si accingono a dedurre i costi di fornitura sostenuti da controparti di quei paesi.
Rimandiamo alla chiarissima circolare n. 1 dell Agenzia delle Entrate, sensa far qui una ulteriore sintesi. Un nostro personale plauso all'estensore che è stato molto chiaro e sintetico nel riassumere lo stato dell'arte della disciplina fiscale.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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27 gennaio 2009
Black List e White List: periodo transitorio per la deduzione dei costi
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08 settembre 2008
Spese per ristoranti e alberghi: modifiche alla disciplina fiscale
Con la cosidetta "Manovra d'estate" è stato modificato il profilo tributario dei costi sostenuti per alimenti e alberghi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
22 gennaio 2007
80% il nuovo limite di deducibilità dei costi telefonici per imprese e professionisti
La Legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 401 (Finanziaria 2007 ) ha modificato profondamente la deducibilità dei costi relativi a ciò che è telefonia: dal 1 gennaio 2007 i costi telefonici di qualsiasi genere (dunque sia fissi che mobili) sono deducibili per un importo pari all’80% del costo sostenuto.
Tale nuova disciplina riguarda:
- tutti i tipi di trasmissione voce e/o dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
- tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, noleggio, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
- sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).
Tale nuova misura di deduzione riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato.
Per quanto concerne gli autotrasportatori, si ricorda che a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo (su di esso fissato).
La modifica portata dalla Legge Finanziaria 2007 non attiene il trattamento Iva delle spese di telefonia.
A fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è infatti rimasto invariato:
- detrazione al 50% dell’Iva sui costi relativi ai servizi di telefonia cellulare;
- detrazione al 100% dell’Iva sui costi relativi agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax.
Tale nuova disciplina riguarda:
- tutti i tipi di trasmissione voce e/o dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
- tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, noleggio, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
- sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).
Tale nuova misura di deduzione riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato.
Per quanto concerne gli autotrasportatori, si ricorda che a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo (su di esso fissato).
La modifica portata dalla Legge Finanziaria 2007 non attiene il trattamento Iva delle spese di telefonia.
A fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è infatti rimasto invariato:
- detrazione al 50% dell’Iva sui costi relativi ai servizi di telefonia cellulare;
- detrazione al 100% dell’Iva sui costi relativi agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax.
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