22 gennaio 2007

80% il nuovo limite di deducibilità dei costi telefonici per imprese e professionisti

La Legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 401 (Finanziaria 2007 ) ha modificato profondamente la deducibilità dei costi relativi a ciò che è telefonia: dal 1 gennaio 2007 i costi telefonici di qualsiasi genere (dunque sia fissi che mobili) sono deducibili per un importo pari all’80% del costo sostenuto.

Tale nuova disciplina riguarda:
- tutti i tipi di trasmissione voce e/o dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
- tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, noleggio, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
- sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).

Tale nuova misura di deduzione riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato.

Per quanto concerne gli autotrasportatori, si ricorda che a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo (su di esso fissato).

La modifica portata dalla Legge Finanziaria 2007 non attiene il trattamento Iva delle spese di telefonia.
A fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è infatti rimasto invariato:
- detrazione al 50% dell’Iva sui costi relativi ai servizi di telefonia cellulare;
- detrazione al 100% dell’Iva sui costi relativi agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax.