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05 marzo 2008

Chiarimenti ministeriali sulla detrazione Iva degli autoveicoli

La Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia è intervenuta a spiegare il regime Iva di detraibilità sulle auto aziendali, contenuto nella nuova formulazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72.

Nello specifico si ritiene che per i veicoli non interamente utilizzati per finalità d'impresa, arte o professione, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali scopi, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40,00% dell’Iva afferente le operazioni relative agli stessi, essendo irrilevante ai fini dell'imposta l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore (artista o professionista) dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore di personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo relativo.

Il predetto regime non è modificabile.
Non è, pertanto, consentito al soggeto adottare procedure consistenti nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nell’applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi.

31 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche importanti all'IVA

Omessa od irregolare autofatturazione:
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).

Reverse Charge per cessioni di immobili:
il meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione dell’Iva (vedere ns. circolare del 16.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008.

Cessioni di immobili soggette ad Iva e corrispettivi nascosti:
qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Istanza di rimborso o compensazione Iva trimestrale:
la presentazione della istanza deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.

Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:

· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;

· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);

· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.

· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).

02 luglio 2007

Detrazione Iva auto al 40%

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L-165/33 del 27 giugno 2007 della decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza l’Italia in tal senso entra pienamente in vigore la limitazione al 40% della detraibilità dell’Iva assolta sui costi di acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, carburante, lavaggio ecc. delle autovetture da parte dei soggetti passivi Iva diversi dagli agenti di commercio e da chi ne faccia un uso qualificante della propria attività (noleggiatori, taxisti, scuole guida ecc.).

Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.

Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.

A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.