La Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia è intervenuta a spiegare il regime Iva di detraibilità sulle auto aziendali, contenuto nella nuova formulazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72.
Nello specifico si ritiene che per i veicoli non interamente utilizzati per finalità d'impresa, arte o professione, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali scopi, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40,00% dell’Iva afferente le operazioni relative agli stessi, essendo irrilevante ai fini dell'imposta l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore (artista o professionista) dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore di personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo relativo.
Il predetto regime non è modificabile.
Non è, pertanto, consentito al soggeto adottare procedure consistenti nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nell’applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi.