Il Legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno contribuito non poco a complicare la vita dei contribuenti con una riscrittura profonda e complessa delle regole, sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva, che riguardano le spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene, con la circolare 9/IR dell'Istituto di Ricerca, a cercare di fare un po' di chiarezza.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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04 maggio 2009
CIRCOLARE n. 9/IR del CNDCEC: Spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
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21 novembre 2008
PERDITE SU CREDITI: deducibili durante tutta la durata della procedura concorsuale
Con Norma di Comportamento n. 172 del 01/11/2008 dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti (ex Associazione Dottori Commercialisti di Milano) è entarta nel merito della disciplina fiscale delle predite su crediti.
L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.
Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).
L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.
Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).
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