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16 aprile 2009

DEDUZIONE IRES / IRPEF 10% IRAP: emessa la circolare interpretativa

Con Circolare 16/E del 14 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative della nuova deduzione concessa da Ires od Irpef (a seconda dei contribuenti) di un importo pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.

Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.

Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:

- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)

La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:

Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110

E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.

14 febbraio 2007

Finanziaria 2007: collaborazioni a progetto, cambiano le aliquote INPS

Muta, dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche:
- 23% per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- 16% per gli altri iscritti.
Sono comunque previsti limiti all’incremento in determinate circostanze, onde evitare un eccessivo aggravio per il collaboratore.
La modifica coinvolge generalmente gli amministratori di società ed i collaboratori a progetto, per i loro compensi.

A stabilirlo sono i commi 770-772 dell'art. 1 della legge 296/06 (Finanziaria 2007).

Lo Studio Commerciale in Como resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.