Con Circolare 16/E del 14 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative della nuova deduzione concessa da Ires od Irpef (a seconda dei contribuenti) di un importo pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.
Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.
Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)
La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:
Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110
E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.